Cari Italiani, vi spareranno dentro casa.  A norma di legge.

1 year ago 85

La V Commissione permanente “Bilancio, Tesoro e Programmazione” della Camera dei Deputati, nell’ambito dell’esame del disegno di legge “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” (C. 643-bis), ha accolto un emendamento – il n. 78.015 – che, in buona sostanza, la possibilità di aprire la caccia tutto l’anno, qualsiasi giorno, anche entro le aree naturali protette e i centri urbani.

I presentatori sono gli on.li Tommaso Foti e altri (Angelo Rossi, Marco Cerreto, Maria Cristina Caretta, Cristina Almici, Monica Ciaburro, Chiara La Porta, Giandonato La Salandra, Mauro Malaguti, Marina Marchetto Aliprandi, Giovanni Luca Cannata, Carmen Letizia Giorgianni, Ylenja Lucaselli, Andrea Mascaretti, Andrea Tremaglia), tutti del gruppo FdI e Maria Chiara Gadda, del gruppo Azione – Italia Viva. 

Costoro non chiamano caccia quella che di fatto è caccia, ma utilizzano il termine pudico di attività di contenimento della fauna selvatica.

Sappiano i cittadini italiani che se si inizierà a sparacchiare nei nostri parchi naturali, nelle nostre strade e fra le nostre case sarà grazie a questa geniale proposta.

Se gli incidenti di caccia avverranno anche fra le nostre case sarà grazie a questa geniale proposta.

Il Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) chiede a gran voce al Parlamento e al Governo di respingere nettamente una proposta che non risolve nulla (soprattutto i pasticci umani), ma crea gravissimi problemi di ordine pubblico, ambientali e di convivenza civile.

Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG)

Cinghiale (Sus scrofa)

Ecco il testo dell’emendamento accolto.

1. L’articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è sostituito dai seguenti:

«Art. 19.
(Controllo della fauna selvatica)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all’articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.   
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la tutela della biodiversità, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche e per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto. Le attività di contenimento di cui al primo periodo non costituiscono esercizio di attività venatoria. Qualora i predetti metodi si rivelino inefficaci, le regioni e le province autonome possono autorizzare, sentito l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura.   
3. I piani di cui al comma 2 sono attuati dai cacciatori iscritti agli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti a livello regionale e sono coordinati dagli agenti delle Polizie provinciali o regionali. Le autorità deputate al coordinamento dei piani di abbattimento possono altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio, delle guardie venatorie, degli agenti delle polizie locali, nonché del personale del comando unità per la tutela forestale ambientale e agroalimentare dell’arma dei carabinieri.   
4. Gli animali abbattuti durante le attività dei controlli sono sottoposti all’analisi igienico sanitaria e in caso negativo, sono destinati al consumo alimentare.   

Art. 19-bis.
(Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica)

Con decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e sentito, per quanto di competenza, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il piano straordinario per la gestione ed il contenimento della fauna selvatica, di durata quinquennale e adottato.   
2. Il Piano costituisce lo strumento programmatico, di coordinamento e di attuazione dell’attività di gestione e contenimento numerico della presenza della fauna selvatica sul territorio nazionale mediante abbattimento e cattura.   
3. Le attività di contenimento disposte nell’ambito del Piano non costituiscono esercizio di attività venatoria e sono attuate anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto.   
4. Il Piano è attuato e coordinato dal Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell’Arma dei Carabinieri, il quale può avvalersi dei cacciatori iscritti agli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini, delle guardie venatorie, degli agenti delle Polizie locali e provinciali munite di licenza per l’esercizio venatorio, nonché dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali il Piano trova attuazione, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio». 

78.015. Foti, Angelo Rossi, Cerreto, Caretta, Almici, Ciaburro, La Porta, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi, Cannata, Giorgianni, Lucaselli, Mascaretti, Tremaglia, Gadda.

Cinghiali (Sus scrofa meridionalis)

(foto L.A.C., S.D., archivio GrIG)

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