Niente da fare.
Una delle sottospecie più deleterie dell’Homo politicus è quella che cerca di acquisire consensi elettorali sulla pelle, letteralmente, di chi non si può difendere e nemmeno può dir qualcosa a sua discolpa.
Il Presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, leghista a guida di una amministrazione di centro-destra, sta cercando consenso in vista delle prossime elezioni provinciali dell’autunno 2023 e lo fa anche a spese di Orsi e Lupi, perché il livello di certi amministratori rispecchia fedelmente il livello di certi amministrati.
Non meraviglia, quindi, che – dopo essersela presa con qualsiasi esemplare di Orso (Ursus arctos) viva semplicemente la vita dell’Orso, se la prenda ora anche con gli esemplari di Lupo (Canis lupus) che vivano da Lupo e vadano in giro per il Trentino.
Ha, quindi, deciso di colpirne due per educarne cento, anche se in realtà sarebbero solo una trentina i Lupi presenti in Lessinia, parte trentina e parte veneta, discendenti di Slavc e di Giulietta, la prima documentata riproduzione (2013) di una coppia di Lupi sulle Alpi orientali dopo un secolo.
Accade, infatti, che un branco di Lupi va a predare con insistenza il bestiame al pascolo presso la Malga Boldera, nella parte di Ala della Lessinia. In quel pascolo d’alpeggio vi sono recinzioni elettrificate, ma nessuna presenza umana fissa e nemmeno Cani da guardia, a quanto risulta, perché è servito da un’ottima rete stradale, per cui “i gestori non sono … obbligati a risiedere in malga, potendo facilmente recarvisi giornalmente per la mungitura, se sono caricate bovine in lattazione, o anche meno di frequente se sono caricati bestiame da rimonta o bovini da carne”.
I Lupi hanno, quindi, imparato a superare le recinzioni elettrificate che, fino al maggio 2023, sono servite a tenerli lontani e in breve tempo hanno predato sedici Vitelle e due Asini. I Lupi hanno imperversato, a quanto pare, solo lì, ma nessuno ne ha scoperto il motivo.
Ovviamente di cambiare i metodi di allevamento, di migliorare le recinzioni elettriche (per esempio, aumentando il voltaggio) non se ne parla, la colpa è dei Lupi, che han prede facili a portata di zampa.
Il Presidente della Provincia ha adottato, quindi, il decreto n. 41 del 24 luglio 2023, che, dopo aver acquisito il parere I.S.P.R.A., prevede l’abbattimento, a “carattere sperimentale”, di due esemplari di Lupo così “che i prelievi con abbattimento avvengano sul branco gravitante nell’area della Malga Boldera con modalità tali da perseguire anche il condizionamento negativo nei confronti di altri … lupi”.
Su ricorso della Leal, il T.A.R. di Trento ha disposto attività istruttoria (decreti cautelari presidenziali Sez. I nn. 67 e 68 dell’1 agosto 2023) e ha fissato udienza collegiale per discutere sull’eventuale sospensione degli effetti del decreto presidenziale per il 14 settembre 2023 (decreto cautelare presidenziale Sez. I n. 73 dell’8 agosto 2023), data in cui, però, i due Lupi potrebbero esser stati fatti fuori senza tanti complimenti.
Ed ecco, infatti, i motivi per cui il Presidente Fugatti si scaglia contro il provvedimento cautelare del Consiglio di Stato (decreto cautelare presidenziale Sez. III n. 3331 dell’11 agosto 2023) che congela qualsiasi abbattimento fino all’esito dell’udienza del T.A.R. Trento del 14 settembre prossimo: “decisioni inconcepibili per l’autonomia trentina … contro l’autonomia e contro l’agricoltura di montagna”.
Fortunatamente l’Italia è uno Stato di diritto e le furbate elettoralistiche sulla pelle di Lupi e Orsi hanno veramente stancato.
Forse – prima o poi – colpiti da ordinanze, decreti e sentenze, si educheranno anche gli amministratori pubblici.
Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG)
da Il Dolomiti, 11 agosto 2023
Negli scorsi giorni il Tar non aveva accolto la richiesta di sospensione. A bloccare il decreto però il Consiglio di Stato. Bisogna aspettare settembre, troppo alto il rischio che i lupi vengano abbattuti prima dell’udienza.
TRENTO. Stop al decreto della Provincia che dispone l’abbattimento di due lupi sui Monti Lessini. Il provvedimento è stato sospeso dal Consiglio di Stato. Bisogna aspettare fino al 14 settembre, data in cui è fissata l’udienza.
Negli scorsi giorni il Tar di Trento aveva respinto le richieste di sospensione cautelare del decreto di abbattimento firmato dal presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, per l’uccisione di due lupi del branco responsabile delle predazioni nel territorio di Malga Boldera (Qui articolo). Da lì le associazioni animaliste avevano deciso di interessare il Consiglio di Stato (Qui articolo).
Il Corpo forestale trentino, aveva spiegato piazza Dante dopo la decisione del tribunale amministrativo, prosegue così la propria attività di presidio e interverrà per abbattere i due esemplari qualora il branco dovesse avvicinarsi alla malga. Sono escluse le misure alternative all’abbattimento (che in caso dell’orso il tribunale ha in altre occasioni privilegiato), considerando difficilmente realizzabile la cattura con lacci e narcosi difficilmente. Ma Palazzo Spada blocca le operazioni del Trentino.
“La fissazione della camera di consiglio a oltre un mese e mezzo dal deposito dell’istanza in presenza di un rigetto dell’istanza cautelare – si legge nel provvedimento – pur dettata dal calendario già fissato e dalla concomitante pausa estiva, rende di fatto il decreto connotato da un grado di decisività tale da poter definire in via irreversibile la materia del contendere, risultando certo o comunque altamente probabile che, in tale lasso di tempo, l’esecuzione del decreto impugnato e, dunque, l’abbattimento dei lupi possa trovare realizzazione”.
Insomma, c’è il rischio troppo alto che i lupi, “animale tra le specie protette per le quali la normativa sovranazionale e nazionale consente l’abbattimento solo in ipotesi circoscritte e ben individuate”, vengano rimossi prima che si possa discutere del caso in un’aula. Il Consiglio di Stato per questo ha deciso di sospendere il decreto.
“Ancora una volta il Consiglio di Stato si è dimostrato attento e ha correttamente valutato al documentazione versata in atti, dalla quale emerge l’inosservanza da parte della Provincia delle Direttive del piano di azione per il lupo“, spiegano le avvocate della Leal, Giada Bernardi e Rosaria Loprete: “Un risultato del quale siamo soddisfatte e che è ulteriore riprova dell’insensata protervia che anima le decisioni del presidente Fugatti, tutte finalizzate solo all’abbattimento degli animali e non già a risolvere le problematiche con l’applicazione delle normative all’uopo preposte”.
N. 03331/2023 REG.PROV.CAU.
N. 06924/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 6924 del 2023, proposto da
Leal Lega Antivisezionista Odv, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giada Bernardi, Rosaria Loprete, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia Autonoma di Trento, non costituito in giudizio;
nei confronti
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ispra – Istituto Superiore della Protezione e La Ricerca Ambientale, Comune di Ala, Società Allevatori di Ala, non costituiti in giudizio;
per la riforma
del decreto cautelare del T.R.G.A. – della Provincia di Trento n. 00073/2023, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;
Si discute in questa sede della legittimità del decreto monocratico con il quale il Presidente del Tar Trento ha respinto l’istanza di misura cautelare urgente proposta dalle associazioni appellanti, confermando la discussione nella camera di consiglio – già fissata da un precedente decreto monocratico – al 14 settembre 2023.
Giova premettere che l’art. 56 c.p.a., rubricato “misure cautelari monocratiche”, al comma 2, stabilisce che il Presidente del Tar o un magistrato da lui delegato provvede con “decreto motivato non impugnabile”.
Nonostante l’apparentemente chiaro tenore letterale, tale disposizione ha destato numerosi dubbi in dottrina e in giurisprudenza. In particolar modo, la giurisprudenza resa dal Consiglio di Stato e dal Consiglio di Giustizia amministrativa ha da tempo avviato un percorso interpretativo finalizzato a scongiurare il rischio di “non liquet” in tutte quelle situazioni in cui il decreto presidenziale emanato in primo grado, per la motivazione che lo sorregge e per il suo contenuto dispositivo, lungi dal regolare in via provvisoria la fattispecie controversa fino alla data di celebrazione della camera di consiglio, determini, invece, il definitivo sacrificio o l’elevato rischio di definitivo sacrificio di beni giuridici primari e di rilevanza costituzionale, rendendo inutile o addirittura giuridicamente impossibile, la valutazione del Tribunale in composizione collegiale, giudice naturale della questione controversa.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato, ribadita anche dal Consiglio di Giustizia per la Regione Siciliana, nella sua operazione ermeneutica, non ha mai sconfessato il tenore letterale della norma con riguardo all’impugnabilità ma ha focalizzato la sua attenzione sulla “motivazione” del decreto e sull’abnormità di quest’ultimo che legittima e rende doveroso l’intervento del Giudice di appello, non al fine di valutare la fattispecie ma di restituire e consentire la decisione al Giudice naturale individuato nel Tribunale in forma collegiale.
In più occasioni, invero, si è sostenuto che “nonostante il chiaro tenore testuale del c.p.a., il Consiglio di Stato ha ritenuto ammissibile l’appello avverso decreto cautelare monocratico in casi limite di “abnormità” del decreto cautelare monocratico del Tar; tali casi ricorrono in presenza di provvedimenti monocratici aventi solo veste formale di decreto o “decreti meramente apparenti” e si configurano esclusivamente nel caso in cui la decisione monocratica in primo grado non abbia affatto carattere provvisorio ed interinale ma definisca o rischi di definire in via irreversibile la materia del contendere, come negli eccezionali casi di un decreto cui non segua affatto una camera di consiglio o in cui la fissazione della camera di consiglio avvenga con una tempistica talmente irragionevole da togliere ogni utilità alla pronuncia collegiale con incidenza sul merito del giudizio con un pregiudizio irreversibile (di talché residuino al limite questioni risarcitorie) dovendo in tali casi intervenire il giudice di appello per restaurare la corretta dialettica fra funzione monocratica e funzione collegiale in primo grado” (ex plurimis, CGARS, decreto 15 luglio 2022, n. 287).
In altre parole, l’orientamento giurisprudenziale in parola, non ha reso sempre impugnabile il decreto monocratico reso dal Presidente del Tribunale amministrativo regionale ma ha riconosciuto un vaglio di legittimità sulla motivazione di primo grado che, se assente o manifestamente abnorme, comporterebbe il rischio irreparabile che, dall’esecuzione del provvedimento impugnato in primo grado, derivi la perdita di beni giuridici espressione di principi supremi dell’ordinamento senza che la situazione giuridica soggettiva vantata dal ricorrente sia stata oggetto di valutazione collegiale. In questo modo, verrebbe tradito il principio di effettività della tutela giurisdizionale che trova, nella lettura della giurisprudenza costituzionale, il principale addentellato normativo all’art. 24 della Costituzione, e in particolar modo, al suo secondo comma: “la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”. Al riguardo, è appena il caso di ricordare che, nella sentenza 25 giugno 1985, n. 190, la Corte Costituzionale ha avuto modo di precisare che “la durata del processo non deve andare a danno dell’attore che ha ragione”. Tale principio si rivolge, in astratto, anzitutto, al legislatore che deve prevedere forme di tutela idonee ma si rivolge anche, in concreto, al giudice che deve preferire, tra le diverse interpretazioni possibili della disposizione normativa, quella che assicuri una protezione completa, effettiva ed efficace del bene giuridico protetto.
È in questo quadro ermeneutico che va valutata l’odierna istanza avente ad oggetto la legittimità della misura di abbattimento di due animali appartenenti ad una specie protetta, canis lupus. Il provvedimento amministrativo impugnato dalle associazioni prevede, infatti, la “rimozione tramite abbattimento” di due esemplari di lupo vista “l’entità dei danni registrati nonostante le misure di prevenzione e la particolare intensità della pressione predatoria del lupo rispetto all’intero territorio provinciale”.
Al riguardo, con decreto 1 agosto 2023, n. 67, il Presidente del Tar ha disposto incombenti istruttori, riservando la decisione cautelare all’esito del deposito degli stessi, fissando la camera di consiglio per la decisione collegiale al 14 settembre 2023;
Al riguardo, con decreto 1 agosto 2023, n. 68, il Presidente del Tar ha disposto incombenti istruttori, riservando la decisione cautelare all’esito del deposito, fissando la camera di consiglio per la decisione collegiale al 14 settembre 2023;
Con successivo decreto 8 agosto 2023, n. 73, il Presidente, sciogliendo la riserva, ha respinto l’istanza di misure cautelari monocratiche, ferma restando la camera di consiglio del 14 settembre 2023.
Ricorrono, in questo caso, i presupposti che legittimano e rendono doveroso l’intervento del Giudice di appello.
Il giudice amministrativo di prime cure, seppur in via cautelare urgente, è stato chiamato a compiere infatti il delicato bilanciamento tra interessi contrapposti, tutti costituzionalmente rilevanti, quali l’interesse economico degli allevatori di bestiame e la tutela “dell’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni”. Come anche di recente affermato da questa Sezione (cfr. ordinanza cautelare 13 luglio 2023, n. 2919), l’ambiente, inteso come habitat di flora e fauna, è oggi bene costituzionalmente protetto nella parte dedicata ai principi (art. 9 Cost.) e agli animali è stata espressamente assicurata una speciale tutela rafforzata. Nel caso in questione, gli animali appartengono peraltro a specie protette per le quali la normativa sovranazionale e nazionale consente l’abbattimento solo in ipotesi circoscritte e ben individuate.
La fissazione della camera di consiglio ad oltre un mese e mezzo dal deposito dell’istanza in presenza di un rigetto dell’istanza cautelare, pur dettata dal calendario già fissato e dalla concomitante pausa estiva, rende di fatto il decreto connotato da un grado di decisività tale da poter definire in via irreversibile la materia del contendere, risultando certo o comunque altamente probabile che, in tale lasso di tempo, l’esecuzione del decreto impugnato e, dunque, l’abbattimento dei lupi possa trovare realizzazione. In questo modo, la decisione finisce con l’assumere un grado di definitività tale da inquadrarla in quelle “in cui la fissazione della camera di consiglio avvenga con una tempistica talmente irragionevole da togliere ogni utilità alla pronuncia collegiale”, con conseguente necessario intervento del giudice di appello (cfr. decreto CGARS sopra richiamato). Una siffatta pronuncia si impone al fine di consentire la valutazione collegiale da parte del Tribunale amministrativo regionale.
Alla luce delle suesposte considerazioni, impregiudicata ogni valutazione in rito e nel merito, l’istanza cautelare va accolta nei limiti di cui ai punti precedenti della motivazione, con conseguente sospensione del provvedimento impugnato in primo grado sino alla data di celebrazione della camera di consiglio dinanzi al Tar del 14 settembre 2023 ovvero diversa data antecedente eventualmente fissata dal Presidente.
P.Q.M.
Accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Fissa la camera di consiglio del 14 settembre 2023.
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti e alla Segreteria del T.R.G.A. – della Provincia di Trento per gli adempimenti di conseguenza.
Così deciso in Roma il giorno 11 agosto 2023.
Il Presidente | |
Michele Corradino |
IL SEGRETARIO
pubblicato l’11 agosto 2023
(foto Raniero Massoli Novelli, da mailing list ambientalista, S.D., archivio GrIG)