“Decreto Fuortes” approvato: limite di 70 anni per incarichi in enti pubblici e fondazioni

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Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e dei Ministri dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, della salute Orazio Schillaci, del lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone, delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, della cultura Gennaro Sangiuliano e per lo sport e i giovani Andrea Abodi, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici e società, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale.

Le nuove norme del decreto – ribattezzato dalla stampa “Decreto Fuortes” per le ripercussioni sui vertici Rai – mirano a un riordino della disciplina in materia di amministrazione degli enti pubblici previdenziali, delle fondazioni lirico sinfoniche e delle società quotate. Inoltre, si interviene in materia di termini legislativi in scadenza nel settore sanitario, in quello fiscale, nell’artigianato e in relazione alla concessione del titolo onorifico a favore delle vittime delle foibe.

In relazione alla governance degli enti previdenziali pubblici, spiega Adnkronos, con l’ultimo intervento legislativo del Consiglio dei ministri si abolisce la figura del Vicepresidente, si prevede una modifica dei poteri del Presidente, che propone la nomina del Direttore generale (prima appannaggio del consiglio di amministrazione) e si prevede una modifica della disciplina del Direttore generale, stabilendo che lo stesso sia nominato dal c.d.a. su proposta del Presidente, duri in carica 4 anni (in allineamento con tutti gli altri organi, anziché 5) e sia scelto con procedura comparativa di interpello, come per i dirigenti della pubblica amministrazione, anziché tra i dirigenti interni o tra gli esperti della materia. In via di prima applicazione, al fine di procedere agli adeguamenti dei regolamenti organizzativi e interni degli enti, si prevede che entro 10 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge sia nominato un Commissario straordinario, con la conseguente decadenza dei presidenti, dei vicepresidenti e dei consigli di amministrazione.

Per le fondazioni lirico-sinfoniche, si prevede il divieto di ricevere incarichi, cariche e collaborazioni per coloro che hanno compiuto il 70° anno di età. Il Sovrintendente delle medesime fondazioni cessa in ogni caso dalla carica al 70° anno di età; i Sovrintendenti attualmente in carica, che hanno compiuto i 70 anni di età alla data di entrata in vigore del decreto, cessano l’incarico a decorrere dal 10 giugno 2023.

Nell’ambito delle società quotate, lo Statuto potrà prevedere che il consiglio di amministrazione uscente presenti una propria lista di candidati per l’elezione dei nuovi componenti del c.d.a. In particolare, fermi i requisiti già previsti in capo ai nuovi eletti dalla legislazione vigente per ciò che riguarda l’equilibrio di genere, la rappresentanza della lista di minoranza e l’indipendenza di uno o due componenti il c.d.a., tale lista dovrà essere presentata almeno 40 giorni prima dell’assemblea, in luogo dei 25 giorni richiesti per le altre.

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