Equo compenso, per i professionisti è legge

1 year ago 43

L‘equo compenso è finalmente legge. L’assemblea della Camera ha approvato in via definitiva il provvedimento che ha come obiettivo di tutelare i professionisti – anche da pratiche di concorrenza sleale – ed evitare i rischi di sfruttamento economico a loro danno da parte dei loro committenti, soggetti contrattualmente particolarmente “forti”, come Pubblica amministrazione, banche, compagnie di assicurazioni e aziende di grosse dimensioni.

Gia’ con il governo Draghi la norma era giunta a un passo dall’ok, svanito per il termine anticipato della legislatura, e nell’iter attuale il Senato, nuovamente a un soffio dal voto conclusivo, aveva dovuto registrare in extremis una modifica al testo a causa dell’entrata in vigore della riforma Cartabia che avrebbe reso inapplicabile la nuova legge, per alcuni riferimenti normativi non piu’ esistenti. Ora finalmente con i 243 voti a favore e 59 astenuti (nessun contrario) della Camera si mette un punto fermo per la norma, che come affermano molti dei suoi sostenitori politici, potra’ essere ampliata e migliorata nel futuro anche prossimo, ma il cui via libera rappresenta uno snodo fondamentale, soprattutto alla luce dei numerosi progetti legati al Pnrr e ad altri investimenti significativi per il Paese. “C’e’ voluta molta pazienza e fatica, ma in qualche modo la mediazione puo’ dirsi riuscita” ha commentato al termine dell’esame dell’aula il viceministro della Giustizia, Francesco Sisto, aggiungendo: “Quello del governo e’ l’applauso piu’ forte”. La popolarità del provvedimento e’ testimoniata dal fatto che a firmare quest’ultima proposta di legge e’ stata la stessa presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Francesco Sisto

Ad attenderlo con ansia sono molti dei soggetti interessati come le aziende con almeno 50 dipendenti o con un giro di affari di almeno 10 milioni di euro sul fronte dei committenti e soprattutto i professionisti (anche in forma associata) iscritti a un Ordine o a un collegio, e anche alcune delle figure di professioni non riconosciute (associazioni di carattere professionale definiti dal comma 2 art.1 legge 4/2013). Sono espressamente escluse le prestazioni rese in favore di società veicolo di cartolarizzazione e quelle rese in favore degli agenti della riscossione.

Il senso della norma e’ contenuto nel suo primo articolo, che definisce come “equo” il compenso “proporzionato alla quantita’ e alla qualita’ del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale e conforme ai compensi” oggi stabiliti dai ministeri competenti (si pensi ad esempio per gli avvocati al decreto emanato dal ministero della Giustizia). Per le altre professioni non regolamentate invece verrà adottato un apposito decreto del ministro dello Sviluppo economico (ora ministero dell’Impresa e del made in Italy) da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Da tale affermazione discendono una serie di importanti conseguenze.

Cosa comporta la norma

Innanzi tutto viene stabilita la nullita’ delle clausole (non dell’intero contratto!) che prevedono un compenso per il professionista inferiore ai parametri, rimettendo al giudice il compito di ridefinire il compenso iniquo e condannando la parte al pagamento della differenza con quanto effettivamente versato, prevedendo anche l’eventuale condanna al pagamento di un indennizzo a favore del professionista.

La nuova legge stabilisce inoltre la nullita’ di tutta una serie di pattuizioni eventualmente contenute nel contratto che lega il professionista al committente, come ad esempio quelle che vietano al professionista la richiesta di anticipi o di rimborsi spesa, che prevedano termini di pagamento superiori ai 60 giorni dalla presentazione della fattura o di richiesta di pagamento equivalente, o che riservino al cliente la facolta’ di pretendere prestazioni aggiuntive da eseguire a titolo gratuito o di modificare unilateralmente il contratto, come pure quando ci sia il rifiuto di stipulare in forma scritta suoi elementi essenziali.

Importante il principio introdotto in base al quale la nullita’ sia rilevabile d’ufficio, mentre il professionista puo’ chiedere la rideterminazione dei compensi davanti al tribunale del suo luogo di residenza. E’ prevista la possibilita’ di adottare modelli standard concordati con le rappresentanze professionali, presumendo che i compensi indicati siano equi, fino a prova contraria.

Sempre in relazione al principio di equita’ del compenso, si stabilisce che i parametri di riferimento delle prestazioni professionali andranno aggiornati ogni due anni, mentre si demanda agli ordini e ai collegi professionali l’adozione di norme deontologiche che sanzionino il professionista che violi le disposizioni dell’equo compenso. Una ulteriore tutela contro pratiche di concorrenza sleale, anche se un ordine del giorno approvato dal Senato impegna il governo a prevedere l’esclusione di tale eventualita’, per evitare che ci sia una disparita’ di trattamento tra le professioni ordinistiche deontologicamente disciplinate e quelle non disciplinate. Il giudice potra’ chiedere agli ordini o ai collegi professionali un parere di congruita’ dei compensi, che avra’ l’efficacia di titolo esecutivo.

E’ prevista inoltre la possibilita’ di class action da parte delle rappresentanze professionali e si istituisce presso il ministero della Giustizia un Osservatorio nazionale sull’equo compenso, con compiti di vigilanza, di proposta, di espressione pareri e con l’obbligo di presentare una relazione annuale alle Camere della propria attivita’.

Sempre in base a un ordine del giorno approvato in Senato si impegna il governo a prevedere l’allargamento dei componenti l’Osservatorio in relazione all’allargamento della platea dei soggetti interessati alla legge sull’equo compenso.

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