Il T.A.R. Sardegna ritiene prevalenti le esigenze di completamento delle esercitazioni nei poligoni militari di Capo Teulada e di Capo Frasca.

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Capo Teulada

Il T.A.R. Sardegna, con ordinanza Sez. I, 9 novembre 2023, n. 266, ha respinto l’istanza cautelare avanzata con ricorso effettuato dal Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) rappresentato e difeso dall’avv. Carlo Augusto Melis Costa, del Foro di Cagliari, avverso il decreto ministeriale concernente previsto ciclo di esercitazioni nei poligoni militari di Capo Teulada e di Capo Frasca in assenza di positiva conclusione del necessario svolgimento della procedura di valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.).

I Giudici amministrativi sardi, tralasciando in sede cautelare ogni aspetto relativo alla sussistenza delle motivazioni di ordine giuridico (fumus boni iuris), hanno ritenuto “predominante l’esigenza delle Forze armate di portare a compimento le esercitazioni in corso di svolgimento (programmate fino al 21 dicembre 2023)”, tenendo conto che l’ISPRA ha in proposito affermato che “pur evidenziandosi profili di criticità ambientali, Gli elementi raccolti in ambito SNPA non evidenziano, ad oggi, una situazione nella quale sia possibile individuare, come conseguenza dei fatti oggetto delle imputazioni, impatti sulle risorse naturali tali da integrare fattispecie di danno ambientale’”.

Oggetto del ricorso non era, in verità, un supposto danno ambientale.

Il T.A.R. sardo ha ritenuto che “non può che essere riservata alla fase di merito ogni approfondimento sulla necessità effettiva della VINCA in ordine al provvedimento impugnato (che riguarda la mera calendarizzazione delle giornate di attività addestrative delle Forze Armate all’interno di un Poligono militare demaniale permanente), destinato evidentemente a periodiche riadozioni, o se le valutazioni di incidenza ambientale auspicate … dovessero piuttosto riguardare, a monte, la fase antecedente di programmazione di interventi di esercitazione militare su siti di riconosciuto pregio ambientale, nel contemperamento con la specificità dei compiti e delle attività svolti dalle Forze armate e con le insopprimibili esigenze connesse all’utilizzo dello strumento militare”.

In ogni caso, la procedura di V.Inc.A. sulle attività addestrative militari non è mai stata svolta, fatto che non viene minimamente messo in discussione da alcuna parte.

Airone bianco maggiore (Ardea alba)

Infatti, i due poligoni militari interessano i siti di importanza comunitaria (S.I.C.) “Isola Rossa e Capo Teulada (codice ITB040024), Promontorio, dune e zona umida di Porto Pino (codice ITB040025) e Stagno di Corru S’Ittiri” (codice ITB030032), appartenenti alla Rete Natura 2000, che tutela le aree naturali rilevanti ai sensi delle normative comunitarie per la salvaguardia degli habitat e dell’avifauna selvatica (direttive n. 92/43/CEE e n. 2009/147/CE).  

Le attività addestrative militari – come qualsiasi attività che possa arrecare danno ai siti protetti – devono essere assoggettati alla procedura di V.Inc.A. per minimizzarne gli impatti e introdurre misure di compensazione ambientale, come indicato anche dal codice dell’ordinamento militare (decreto legislativo n. 66/2010 e s.m.i.), procedure che riguardo altri poligoni appaiono regolarmente effettuate.

Lo stesso Ministero della Difesa ha sottolineato l’importanza di svolgere assiduamente le operazioni di salvaguardia ambientale dei siti addestrativi e le procedure di V.Inc.A. sono regolarmente svolte in relazione ad altri poligoni presenti in altre regioni, come, per esempio, il poligono di Monrupino (TS), il poligono di Monte Stabiata (AQ), il poligono del Cellina – Meduna (PN), il poligono di Torre Veneri (LE).

Proprio il poligono di Torre Veneri insieme a quello di Capo Teulada era stato oggetto dell’istanza (2014) dell’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico e del Comitato Lecce Bene Comune finalizzata proprio allo svolgimento delle necessarie procedure di valutazione di incidenza ambientale: per le attività addestrative del poligono pugliese alla fine è stata effettuata, per quelle del poligono sardo no.

Cagliari, Palazzo di Giustizia

L’unica procedura attualmente in corso è quella relativa alla sola bonifica ambientale della c.d. penisoletta Delta (Recupero dei residuati di esercitazione della penisola ‘delta’ del poligono permanente di Capo Teulada. Comune: Teulada. Proponente: Comando Militare Esercito Sardegna. Valutazione appropriata – Livello II della V.Inc.A. -, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i. e delle Direttive regionali per la V.Inc.A. (D.G.R. n. 30/54 del 30 settembre 2022), senza dubbio accelerata dalle indagini svolte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari che han portato al recente (giugno 2023) rinvio a giudizio delle persone indagate davanti al Tribunale di Cagliari (II Collegio) all’udienza del prossimo 25 gennaio 2024 riguardo l’inquinamento ambientale riscontrato nel poligono.

Nel procedimento penale il GrIG è parte civile, rappresentato e difeso dall’avv. Carlo Augusto Melis Costa.

Il Consiglio di Stato, in proposito, ha recentemente affermato che “i disciplinari d’uso”, cioè gli “atti che con cadenza temporale regolano le attività da svolgersi” nei poligoni, devono essere assoggettati alla procedura di V.Inc.A., che “non ha natura statica, ma si caratterizza per una progressione continua che si arricchisce con l’evoluzione dei dati in ragione delle evenienze che possono agire significativamente sulla valutazione di incidenza anche ai fini dell’adozione delle specifiche misure di compensazione” (vds. Cons. Stato, Sez. IV, 24 gennaio 2022, n. 442): ora il T.A.R. Sardegna è stato chiamato a valutare la legittimità dello svolgimento del programma di esercitazioni nei poligoni di Capo Teulada e di Capo Frasca in assenza di V.Inc.A.

Il GrIG, nel torpido sonno delle Istituzioni regionali, ha agito e agisce per il rispetto della legalità ambientale e lo svolgimento di quegli interventi di bonifica ambientale che attendono da troppo tempo il dovuto completamento.

Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG)

qui su RAIPLAYSOUND.IT, Mediterradio, 3 novembre 2023

un’intervista di Vito Biolchini, in apertura di trasmissione, sul ricorso.

Cagliari, Viale Trento, sede della Regione autonoma della Sardegna, non costituitasi in giudizio

 

N. 00266/2023 REG.PROV.CAU.

N. 00692/2023 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 692 del 2023, proposto da GRIG – Gruppo di Intervento Giuridico, rappresentato e difeso dall’avvocato Carlo Augusto Melis Costa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero della Difesa, in persona del Ministro “pro tempore”, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliato in Cagliari presso gli uffici della medesima in via Dante n. 23;
la Regione Autonoma della Sardegna, non costituitasi in giudizio;
il Comune di Arbus, non costituitosi in giudizio

nei confronti

e con l’intervento di

“ad adiuvandum”:
– del Movimento Non Violento – Sardegna,
– del Comitato A Foras,
– della Associazione Assotziu Consumadoris Sardigna Onlus,
rappresentati e difesi dagli avvocati Paolo Pubusa e Giulia Lai, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

dell’atto del Ministro della difesa n. D40/40.001 del 1° agosto 2023, recante il calendario delle esercitazioni militari in Sardegna nel secondo semestre 2023, con riferimento specifico alle attività addestrative programmate presso i poligoni di Capo Teulada e di Capo Frasca;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Riservata al prosieguo del giudizio ogni decisione anche in ordine alla ammissibilità degli interventi ad adiuvandum ;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2023 il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

che il decreto impugnato n. D40/40.001 del 1° agosto del 2023, recante il programma di utilizzazione per il 2° semestre 2023 dei poligoni militari demaniali di competenza delle Forze Armate ubicati sul territorio della Regione Autonoma della Sardegna, è stato adottato dal Ministro della Difesa, in presenza del parere contrario dei componenti del Comitato misto paritetico designati dalla Regione, nell’esercizio delle prerogative attribuite al Ministro dall’art. 322, comma 5, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare – COM) che dispone testualmente:

Il Comitato è consultato semestralmente su tutti i programmi delle esercitazioni a fuoco di reparto o di unità, per la definizione delle località, degli spazi aerei e marittimi regionali, del tempo e delle modalità di svolgimento, nonché sull’impiego dei poligoni della regione. Se la maggioranza dei membri designati dalla regione si esprime in senso contrario, sui programmi di attività addestrative decide in via definitiva il Ministro della difesa”;

che il decreto stesso evidenzia ragioni di primario interesse nazionale – ampiamente illustrate anche nella memoria difensiva dalla difesa erariale – in ordine allo svolgimento delle attività programmate per cui è causa in quanto necessarie ad assicurare sia il rispetto, da parte dello Stato italiano, di impegni internazionali assunti, e sia il livello di addestramento necessario all’impiego operativo delle nostre Forze Armate nelle missioni (nazionali e internazionali) assegnate;

che nel nostro ordinamento giuridico le anzidette esigenze di difesa nazionale, correlate all’assunzione di responsabilità insita nel provvedimento ministeriale consentito dal precitato art. 322, comma 5, del Codice dell’ordinamento militare, assumono rilevanza preponderante, come del resto desumibile dalla disposizione di cui all’art. 356, comma 1, del COM, in base al quale “Fatto salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, e ove non diversamente disposto dalle norme in materia ambientale, ai beni e alle attività dell’amministrazione della difesa e delle Forze armate si applicano le vigenti norme in materia di ambiente nei limiti di compatibilità con gli speciali compiti e attività da esse svolti, tenuto conto delle insopprimibili esigenze connesse all’utilizzo dello strumento militare. I limiti di compatibilità e le esigenze connesse all’utilizzo dello strumento militare sono valutate dai competenti organismi militari sanitari e tecnici” e dall’art. 5, comma 9, dello stesso D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, intitolato “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”, per il quale, ove anche fosse stata richiesta la VINCA, “Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l’intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete «Natura 2000» e ne danno comunicazione al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all’articolo 13”;

che pertanto, nella vicenda in esame, in punto di periculum in mora, deve ritenersi predominante l’esigenza delle Forze armate di portare a compimento le esercitazioni in corso di svolgimento (programmate fino al 21 dicembre 2023), e ciò tenuto conto anche che nelle conclusioni della Relazione dell’ISPRA (allegato 1 delle produzioni dell’Avvocatura dello Stato del 27 ottobre 2023), pur evidenziandosi profili di criticità ambientali, si afferma che “Gli elementi raccolti in ambito SNPA non evidenziano, ad oggi, una situazione nella quale sia possibile individuare, come conseguenza dei fatti oggetto delle imputazioni, impatti sulle risorse naturali tali da integrare fattispecie di danno ambientale”;

che in punto di fumus boni juris non può che essere riservata alla fase di merito ogni approfondimento sulla necessità effettiva della VINCA in ordine al provvedimento impugnato (che riguarda la mera calendarizzazione delle giornate di attività addestrative delle Forze Armate all’interno di un Poligono militare demaniale permanente), destinato evidentemente a periodiche riadozioni, o se le valutazioni di incidenza ambientale auspicate dalla parte ricorrente e dalle associazioni intervenienti dovessero piuttosto riguardare, a monte, la fase antecedente di programmazione di interventi di esercitazione militare su siti di riconosciuto pregio ambientale, nel contemperamento con la specificità dei compiti e delle attività svolti dalle Forze armate e con le insopprimibili esigenze connesse all’utilizzo dello strumento militare;

Ritenuto quindi che allo stato non ricorrano i presupposti per la concessione dell’invocata misura cautelare;

Ritenuti peraltro sussistenti giusti motivi per compensare tra le parti le spese della presente fase del giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) respinge l’istanza cautelare in epigrafe.

Compensa le spese della presente fase del giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2023 con l’intervento dei magistrati:

Marco Buricelli, Presidente

Tito Aru, Consigliere, Estensore

Jessica Bonetto, Consigliere

   
   
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Tito Aru Marco Buricelli
   
   
   

IL SEGRETARIO

pubblicata in data 9 novembre 2023

Cagliari, sede del T.A.R. Sardegna (Piazza del Carmine-Via Sassari)

(foto S.D., archivio GrIG)

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