Il TAR Veneto accoglie il ricorso GrIG e salva gli oliveti di Brenzone sul Garda. Una vittoria contro il consumo speculativo del suolo.

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oliveto

Il T.A.R. Veneto, con la sentenza Sez. II, 16 ottobre 2024, n. 2450, ha accolto il ricorso presentato dal Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG), rappresentato e difeso ottimamente dall’Avv. Eugenio Lequaglie del Foro di Verona, e ha annullato la variante al Piano di Assetto del Territorio (PAT) di perimetrazione dell’edificato urbano consolidato, dove sono consentite di fatto edificazioni esentate dagli obblighi normativi sul consumo del suolo.

In realtà, però, ben otto zone sulle dodici individuate sono aree agricole, in gran parte impreziosite dai caratteristici oliveti gardesani.

La pronuncia dei Giudici amministrativi veneti consente di salvare pregevoli oliveti dalla speculazione immobiliare.

Infatti, “la censurata variante al PAT, approvata con procedura semplificata, aveva la sola finalità di effettuare una ricognizione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, secondo la definizione restrittiva datane dalla legge regionale n. 14/2017 (art. 2 lett. e …), approvando quindi una perimetrazione meramente dichiarativa di caratteristiche proprie delle predette aree comunali, da considerarsi ‘già edificate’ e pertanto escluse dal computo dei limiti di suolo consumabile.   Alla luce di tali considerazioni le plurime modifiche introdotte agli AUC (Ambiti di Urbanizzazione Consolidata, n.d.r.), in ampliamento rispetto alla fase di adozione, non possono dirsi rispettose dei canoni guida del piano adottato e della definizione dell’art. 2 della legge regionale in materia di consumo di suolo (che ha la finalità di una progressiva riduzione progressiva del consumo del suolo non ancora urbanizzato, in coerenza con l’obiettivo comunitario di azzerarlo entro l’anno 2050), anche alla luce degli specifici rilievi formulati dalla ricorrente ed esemplificati nella relazione tecnica dalla stessa prodotta in uno con il ricorso”.

campagna presso il Lago di Garda

Si deve ricordare che la Regione Veneto, con la  legge regionale n. 14 del 2017, ha promosso un processo di revisione sostanziale della disciplina urbanistica ispirata alla consapevolezza della necessità di conservare le  risorse territoriali ed ambientali: in particolare la normativa mira a ridurre progressivamente il consumo di suolo non ancora urbanizzato, in coerenza con l’obiettivo europeo di azzerarlo entro il 2050.

L’obiettivo dovrebbe essere gradualmente raggiunto nel corso del tempo, anche mediante la programmazione regionale e comunale.

Particolare rilievo nell’impianto normativo della legge rivestono le previsioni volte alla riqualificazione edilizia ed ambientale e alla rigenerazione urbana, che prevedono forme ed azioni quali la demolizione di opere incongrue o di elementi di degrado, il recupero, la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di tipologie edilizie urbane a basso impatto energetico e ambientale. In proposito viene istituito un fondo regionale per la rigenerazione urbana e per le spese di progettazione e demolizione delle opere incongrue.

Cardellini (Carduelis carduelis)

In realtà, si dovrebbe dire che le belle intenzioni sono rimaste, purtroppo, ben lontane dalla realtà, vista la continua e indefessa tendenza regionale alla più greve antropizzazione del territorio, tuttavia tali previsioni normative consentono di provare a ricondurre a legittimità le scelte degli Enti locali quando il consumo di territorio deborda assurdamente.

E’ il caso di Brenzone sul Garda, lungo la sponda veronese del Lago di Garda, dove la Regione Veneto ha individuato, con deliberazione Giunta regionale n. 668 del 15 maggio 2018, la quantità massima di consumo di suolo ammesso fino al 2020 in 3,96 ettari, in quanto misura minore tra il valore di cui alla ripartizione effettuata dalla medesima deliberazione e la quantità massima della superficie agricola trasformabile (SAT) prevista dal vigente Piano di assetto del territorio (PAT).

ISPRA, Rapporto sul consumo del suolo 2021, Veneto

Con la deliberazione Consiglio comunale di Brenzone sul Garda n. 29 del 15 luglio 2021 veniva approvata una variante al PAT, che effettuava la perimetrazione dell’edificato urbano consolidato, dove sono consentite di fatto edificazioni esentate dagli obblighi normativi sul consumo del suolo: nel concreto, però, ben otto zone sulle dodici individuate sono aree agricole, in gran parte impreziosite dai peculiari oliveti gardesani.

Sono tutt’altro che aree edificate o compromesse.

La sentenza del T.A.R. Veneto, accogliendo il ricorso del GrIG, costituisce un importante precedente per contrastare concretamente sul piano giuridico un vero e proprio consumo di suolo agricolo di sensibile valore ambientale, perché la difesa del territorio sia reale e non limitata a enunciazioni di principio non verificate nella realtà dei fatti da controlli ambientali inesistenti.

Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG)

Pettirosso (Erithacus rubecula)

N. 02450/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01442/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1442 del 2021, proposto da Gruppo di Intervento Giuridico Odv Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Eugenio Lequaglie, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Brenzone sul Garda, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Caruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Massimo Carrano in Venezia, via Amatore Sciesa 8;

nei confronti

Regione Veneto, So.P.Im. S.r.l., non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

1) della deliberazione del Consiglio Comunale di Brenzone sul Garda n. 29 del 15 luglio 2021, pubblicata in data 3 settembre 2021, di approvazione della variante di adeguamento al PAT in adempimento alle disposizioni di legge sul consumo del suolo come previsto dall’art. 13, comma 10 della L.R. n. 14/2017;

2) nonché di ogni ulteriore atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ivi comprese le osservazioni formulate, gli elaborati grafici, la relazione tecnica e tutti gli elaborati allegati alla variante approvata.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Brenzone sul Garda;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 settembre 2024 la dott.ssa Elena Garbari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Gruppo di Intervento Giuridico ODV Onlus, associazione ambientalista di livello nazionale iscritta nell’elenco ministeriale previsto dall’articolo 13 della Legge n. 349/1986, con il ricorso in epigrafe impugna la deliberazione n. 29 del 15 luglio 2021 con cui il Consiglio comunale di Brenzone sul Garda ha approvato la variante n. 1 al Piano di Assetto del Territorio avente ad oggetto l’adeguamento dello strumento urbanistico alla legge regionale del Veneto n. 14/2017, recante disposizioni per il contenimento del consumo di suolo.

La delibera individua in particolare gli Ambiti di Urbanizzazione Consolidata (in sigla “AUC”) che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. e) della menzionata l.r., costituiscono “l’insieme delle parti del territorio già edificato, comprensivo delle aree libere intercluse o di completamento destinate dallo strumento urbanistico alla trasformazione insediativa, delle dotazioni di aree pubbliche per servizi e attrezzature collettive, delle infrastrutture e delle viabilità già attuate, o in fase di attuazione, nonché le parti del territorio oggetto di un piano urbanistico attuativo approvato e i nuclei insediativi in zona agricola”.

Sottolinea la ricorrente che la variante n. 1 al PAT, elaborata dal consulente esterno incaricato dal Comune, è stata adottata con delibera consiliare n. 35 del 18 agosto 2020 e poi pubblicata.

Entro il termine previsto del 23 ottobre 2020 è pervenuta un’unica osservazione delle minoranze consiliari. Successivamente, il 26 ottobre 2020 e il 12 dicembre 2020 sono pervenute (tardivamente) due osservazioni di privati. Solamente il 18 maggio 2021 è pervenuta un’ulteriore osservazione, sviluppata in 13 punti, presentata dall’ufficio tecnico comunale, che ha chiesto (punti 1-12) la riperimetrazione in ampliamento degli ambiti di urbanizzazione consolidata e solo in un caso (punto 13) lo stralcio di un’area dai medesimi ambiti.

Le osservazioni sono state tutte trasmesse dal Comune al consulente esterno, che con nota del 7 luglio 2021 ha formulato una proposta tecnica di controdeduzioni, che è stata esaminata e favorevolmente votata dal Consiglio comunale il 15 luglio 2021, con la delibera oggetto di impugnazione.

Lamenta la ricorrente che molte delle aree individuate ex novo come AUC in base alle osservazioni dell’ufficio tecnico comunale (che non erano quindi qualificate come tali nella delibera di adozione) non presentano i requisiti previsti dalla legge, trattandosi per lo più di aree agricole totalmente inedificate in larga parte coltivate e comunque prive di vocazione edificatoria, in quanto lontane o separate dai centri abitati e dalle altre zone edificabili, non urbanizzate ed in alcuni casi difficilmente urbanizzabili; a sostegno di tale argomento l’associazione deposita una relazione predisposta da un tecnico dalla stessa incaricato, recante la rappresentazione grafica delle aree classificate ex novo come AUC corredate dalla descrizione e dalla documentazione fotografica dello stato dei luoghi.

Tanto premesso la deducente articola i seguenti motivi di illegittimità della deliberazione consiliare avversata:

I. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 14 e 15 della L.R. del Veneto n. 11/2004, nonché dell’art. 14 della L.R. del Veneto n. 14/2017; eccesso di potere per sviamento, travisamento, carenza di istruttoria e di motivazione, in relazione all’indebito utilizzo -da parte del Comune- dei poteri in materia di gestione del territorio ai fini dell’introduzione nello strumento urbanistico di modifiche che avrebbero richiesto la predisposizione di una variante, nonché in relazione al mancato rispetto dei diritti di difesa, partecipazione ed apporto collaborativo da parte dei privati interessati. Il provvedimento impugnato viola le regole e i principi che informano la procedura semplificata di adeguamento del Piano di assetto del territorio alle previsioni della l.r. del Veneto 14/2017. La possibilità di presentare osservazioni dopo l’adozione del PAT da parte di “chiunque” sia interessato non può essere intesa nel senso comprendere tra i soggetti legittimati a formulare proposte la stessa amministrazione comunale che ha assunto l’atto o i suoi organi. Inoltre la modifica dello strumento urbanistico non ha rispettato gli obblighi di pubblicazione: l’introduzione di modifiche in epoca successiva alla scadenza del termine previsto per la formulazione di osservazioni da parte dei privati interessati (con osservazioni predisposte dall’Ufficio Tecnico Comunale presentate abbondantemente oltre il termine e, quindi, tardive ed inammissibili) ha di fatto sottratto la possibilità ai soggetti interessati di interloquire formulando osservazioni e/o opposizioni sulle previsioni modificate;

II. Eccesso di potere per manifesta illogicità ed irragionevolezza, travisamento, difetto di motivazione e di istruttoria, in relazione all’indebita inclusione nel perimetro degli ambiti di urbanizzazione consolidata di zone e terreni privi dei requisiti previsti dalla legge; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 4, 10, 13 e 14 della L.R. del Veneto n. 14/2017 nonché dell’art. 13 della L.R. del Veneto n. 11/2004. L’ampliamento degli ambiti di urbanizzazione consolidata, ovvero di aree qualificabili come “già edificate” e pertanto escluse dai limiti di consumo di suolo, contrasta con le finalità e le disposizioni della legge regionale. Il Comune ha utilizzato pertanto la procedura semplificata di adeguamento del PAT prevista dall’art. 14 della legge regionale per finalità estranee da quelle previste dalla legge. Le scelte ivi effettuate sono inoltre irragionevoli.

Si è costituito per resistere al ricorso il Comune di Brenzone sul Garda, il quale ha eccepito in via preliminare il difetto di legittimazione e di interesse ad agire della ricorrente, evidenziando che l’Associazione, pur titolare di un’astratta legittimazione processuale, non ha allegato la necessaria vicinitas all’interesse sostanziale che assume leso per effetto dell’azione amministrativa contestata, ovvero uno stabile e consolidato collegamento con i luoghi oggetto della contestata pianificazione urbanistica; inoltre non ha evocato un concreto, attuale e sicuro pregiudizio per l’ambiente e per il territorio del Comune, bensì un asserito danno astratto, potenziale, futuro e possibile, talvolta remoto.

Nel merito l’Amministrazione comunale ha replicato alle censure mosse nel ricorso, deducendone l’infondatezza.

In punto di fatto la parte resistente ha sostenuto peraltro che le censure sono fondate su un’erronea ricostruzione fattuale. In particolare dichiara che: “L’osservazione n. 4 era dimessa dall’ufficio tecnico comunale ed era composta da n. 13 osservazioni. In sostanza, il Comune ha così ricevuto n. 16 osservazioni”; quindi “il Comune ha ricevuto n. 16 osservazioni e ne ha respinte n. 15, accogliendo solamente una (…) Il Comune, con il provvedimento impugnato, ha deliberato di “non accogliere” n. 15 delle n. 16 osservazioni esaminate, deliberando “di accogliere l’osservazione n. 4.13, nei termini specificati nel documento “Proposta tecnica di controdeduzioni alle osservazioni””.

In ragione delle argomentazioni comunali, e a fronte dalla formulazione non perspicua del deliberato consiliare rispetto all’esito della votazione, il Collegio ha richiesto con ordinanza istruttoria al Comune di depositare: “a) la documentazione cartografica allegata alla variante n. 1 di adeguamento al Piano di Assetto del Territorio approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 15 luglio 2021, oggetto dell’odierna impugnativa; b) un estratto della predetta cartografia del PAT nel quale risulti evidenziata, distintamente per ciascuna delle aree indicate nell’osservazione dell’ufficio tecnico comunale n. 4 con i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, la perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata ante e post variante al PAT (utilizzando una rappresentazione analoga a quella della tabella di raffronto contenuta nella “proposta tecnica di controdeduzioni alle osservazioni luglio 2021” – doc. 3 allegato al ricorso); c) copia delle osservazioni alla variante n. 1 al PAT pervenute al Comune.”

Il Comune ha adempiuto solo in parte alla richiesta e, in particolare, non ha prodotto la documentazione sub b), atta a confermare la ricostruzione in fatto proposta nelle sue memorie.

Il ricorso è stato quindi chiamato all’udienza pubblica del 19 settembre 2024 e ivi trattenuto in decisione.

DIRITTO

Occorre premettere che la ricostruzione in fatto proposta dalla difesa comunale, secondo cui solo una delle richieste contenute nell’osservazione dell’ufficio comunale (identificata al punto 4.13 e peraltro recante stralcio di un’area dagli AUC e non un ampliamento) sarebbe stata approvata dal Consiglio comunale, non è confermata dalla produzione dell’amministrazione, atteso che – pur a seguito di ordine istruttorio – la parte resistente non ha comprovato documentalmente che con la variante al PAT le altre dodici aree indicate nella nominata osservazione (e ivi identificate ai punti da 4.1 a 4.12) siano state infine escluse dagli Ambiti di urbanizzazione consolidata, disattendendo le richieste degli uffici. Sicché la menzionata asserzione in punto di fatto rimane indimostrata e sconfessata, atteso tra l’altro che, pur a fronte di un deliberato sicuramente perplesso della deliberazione comunale impugnata, il Consiglio comunale ha votato favorevolmente tutte le proposte formulate del consulente esterno rispetto alle osservazioni pervenute, ivi compresa quella di accoglimento di tutte le richieste dell’ufficio comunale.

Va considerato peraltro che, ove la ricostruzione proposta dalla parte resistente fosse corretta, l’eventuale pronuncia di annullamento, richiesta dall’associazione ricorrente, non avrebbe alcun effetto lesivo per l’amministrazione resistente, perché in tale ipotesi il TAR sarebbe chiamato a pronunciare l’annullamento di previsioni urbanistiche mai approvate e quindi non vigenti.

Ciò premesso in punto di fatto, va preliminarmente esaminata l’eccezione in rito di difetto di legittimazione ed interesse ad agire sollevata dalla difesa comunale.

L’eccezione va disattesa.

Il riconoscimento legislativo degli interessi collettivi in materia ambientale e la conseguente legittimazione a ricorrere innanzi il giudice amministrativo delle associazioni iscritte nell’elenco ministeriale trova la sua fonte direttamente nella legge; l’articolo 18, comma 5 della legge n. 349 del 1986 dispone infatti che “Le associazioni individuate in base all’articolo 13 della presente legge possono intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti illegittimi” e non richiede quindi di alcuna verifica in concreto da parte del Giudice. Le associazioni ambientaliste sono legittimate ad impugnare tutti gli atti amministrativi che siano idonei ad incidere sulla tutela degli interessi ambientali in senso lato, ivi compresi gli strumenti di pianificazione urbanistica, quando involgono profili di lesione dell’ambiente.

In punto di interesse ad agire la ricorrente ha poi evidenziato come il Comune resistente abbia qualificato come Ambiti di urbanizzazione consolidata, quindi come aree classificabili come edificabili dal Piano degli Interventi ed escluse dai limiti di consumo di suolo imposti dalla legge regionale 14/2017, terreni agricoli in larga parte coltivati, e comunque privi di vocazione edificatoria, lontani dai centri abitati, non urbanizzati e in alcuni casi difficilmente urbanizzabili. L’associazione ha al riguardo evidenziato che “la variante urbanistica impugnata è senz’altro tale da incidere sul patrimonio ambientale e naturale, nella misura in cui attribuisce, come già evidenziato nel ricorso, potenzialità edificatoria ad aree a consolidata vocazione agricola ed in larga parte coltivate, con ciò oggettivamente alterando l’equilibrio ambientale e paesaggistico dell’intera zona.

La ricorrente ha quindi allegato un pregiudizio diretto agli interessi tutelati dall’associazione derivante dalle previsioni urbanistiche censurate.

Passando al merito del gravame, va disattesa la censura secondo cui l’ufficio tecnico difetterebbe di legittimazione a proporre modifiche allo strumento urbanistico prima della sua approvazione.

Ancorché la partecipazione all’iter di formazione dello strumento urbanistico dopo la fase di adozione sia principalmente concepita come strumento di coinvolgimento dei destinatari della pianificazione “esterni” all’amministrazione, la possibilità per la stessa struttura organizzativa comunale di presentare osservazioni allo strumento urbanistico, nel silenzio di legge, non può essere limitata o esclusa. Le osservazioni sono infatti apporti partecipativi che mirano a proporre modifiche alle previsioni urbanistiche prima della loro definitiva approvazione e ben può il Comune farsi collettore di richieste di correzione/modifica pervenute dalla cittadinanza oppure elaborate dagli uffici, in particolare laddove il piano adottato sia stato predisposto da un consulente esterno del Comune.

Il profilo su cui si sposta in tali casi l’attenzione è piuttosto quello, sottolineato dalla deducente, del necessario rispetto dei principi di pubblicità e di partecipazione che presiedono alla formazione dello strumento urbanistico, che impongono un’adeguata pubblicità degli atti modificati su istanza “d’ufficio”, onde consentire un’effettiva possibilità di proporre modifiche/integrazioni agli stessi da parte dei soggetti interessati.

Al riguardo una recente pronuncia del TAR Toscana ha ricordato come ““le variazioni apportate allo strumento urbanistico adottato, derivanti dall’accoglimento delle osservazioni e/o opposizioni presentate dai soggetti privati, poss(a)no essere approvate senza l’emanazione di un nuovo atto di riadozione dello strumento urbanistico e conseguente fase di nuova pubblicazione dello strumento urbanistico riadottato; al contrario, l’emanazione dell’atto di riadozione dello strumento urbanistico e la conseguente fase della nuova pubblicazione dello strumento urbanistico riadottato risultano obbligatorie nel caso di variazioni delle previsioni dello strumento urbanistico adottato, che non derivano dall’accoglimento delle osservazioni e/o opposizioni dei soggetti privati o dalle osservazioni formulate dalla Regione, ma da modifiche apportate d’ufficio dal Comune, come quelle che modificano il regime giuridico dei terreni da privato a pubblico, in quanto in tal caso i soggetti privati verrebbero privati del potere, garantito dall’ordinamento giuridico, di presentare osservazioni e/o opposizioni” (T.A.R. Basilicata, 1° dicembre 2010, n. 971).” (TAR Toscana, Sez. I, 26 maggio 2023, n. 511; con specifico riferimento all’obbligo di ripubblicazione in caso di modifiche apportate dalla Regione la giurisprudenza ha peraltro distinto tra modifiche “obbligatorie”, “concordate” e “facoltative” – cfr. Cons. Stato, Sez. IV 6 dicembre 2022, n. 10662).

La deliberazione consiliare n. 29/2021, qui censurata, ha previsto la ripubblicazione della sola riperimetrazione disposta a seguito dell’approvazione dell’osservazione 4.13, sicché per le altre modifiche introdotte l’obbligo di ripubblicazione è stato disatteso, con conseguente compromissione delle prerogative di partecipazione della ricorrente e degli altri soggetti interessati.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta il difetto di motivazione e istruttoria, in relazione all’asserita indebita inclusione nel perimetro degli ambiti di urbanizzazione consolidata di zone e terreni privi dei requisiti di legge.

Va premesso al riguardo come secondo un consolidato orientamento interpretativo le scelte discrezionali dell’amministrazione riguardo la destinazione delle singole aree effettuate in sede di formazione di uno strumento urbanistico generale, non necessitano di apposita motivazione, oltre quella che si può evincere dai criteri generali – di ordine tecnico discrezionale – seguiti nell’impostazione del piano stesso, salvo nel caso della presenza peculiari e limitate situazioni che abbiano ingenerato nei privati un legittimo affidamento ad una determinata destinazione delle loro aree. Inoltre le scelte pianificatorie sono censurabili solo ove dimostrino palesi travisamenti dei fatti, illogicità o irragionevolezze.

Tanto premesso non può nel caso di specie non essere rilevato che la censurata variante al PAT, approvata con procedura semplificata, aveva la sola finalità di effettuare una ricognizione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, secondo la definizione restrittiva datane dalla legge regionale n. 14/2017 (art. 2 lett. e, già richiamato in fatto), approvando quindi una perimetrazione meramente dichiarativa di caratteristiche proprie delle predette aree comunali, da considerarsi “già edificate” e pertanto escluse dal computo dei limiti di suolo consumabile.

Alla luce di tali considerazioni le plurime modifiche introdotte agli AUC, in ampliamento rispetto alla fase di adozione, non possono dirsi rispettose dei canoni guida del piano adottato e della definizione dell’art. 2 della legge regionale in materia di consumo di suolo (che ha la finalità di una progressiva riduzione progressiva del consumo del suolo non ancora urbanizzato, in coerenza con l’obiettivo comunitario di azzerarlo entro l’anno 2050), anche alla luce degli specifici rilievi formulati dalla ricorrente ed esemplificati nella relazione tecnica dalla stessa prodotta in uno con il ricorso.

La censura pertanto è fondata.

In conclusione il ricorso va accolto e, per l’effetto, va disposto l’annullamento del Piano di Assetto del territorio impugnato.

Le spese di lite sono a carico della resistente amministrazione e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la delibera impugnata.

Condanna il Comune di Brenzone sul Garda a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in 2.500,00 (duemilacinquecento/00) euro, oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2024 con l’intervento dei magistrati:

Grazia Flaim, Presidente

Marco Rinaldi, Consigliere

Elena Garbari, Primo Referendario, Estensore

 
 
L’ESTENSOREIL PRESIDENTE
Elena GarbariGrazia Flaim

IL SEGRETARIO

pubblicata il 16 ottobre 2024

Lago di Garda, tratto di litorale

(foto per conto GrIG, S.D., archivio GrIG)

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