E’ recentemente entrato in vigore lo scorso 12 ottobre 2023 il decreto – legge 10 agosto 2023, n. 105 convertito con modificazioni nella legge 9 ottobre 2023, n. 137 (Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione).
Fra le varie disposizioni riveste particolare interesse in campo ambientale l’art. 6 ter, che ha modificato il 1° comma dell’art. 255 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., il Codice dell’Ambiente: sono state sistematicamente aumentate le pene in caso di abbandono di rifiuti, nei casi di degrado di un’area particolarmente protetta, nei casi di disastro ambientale.
In particolare, “chiunque … abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee e’ punito con l’ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena e’ aumentata fino al doppio”.
La procedura di risanamento ambientale, estintiva delle ipotesi di reato, è prevista dagli artt. 318 bis e seguenti del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.
In parole povere, attualmente anche il buttare un banale sacchetto dei rifiuti potrebbe costare almeno mille euro, oltre ai risvolti di natura penale.
I cafoni e i maleducati sono avvertiti.
Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG)
qui il testo coordinato del decreto – legge 10 agosto 2023, n. 105 convertito con modificazioni nella legge 9 ottobre 2023, n. 137.
(foto per conto GrIG, M.F., S.D., archivio GrIG)