La Città metropolitana di Torino pretende il deserto lungo le strade.

1 year ago 54

Borgiallo, taglio alberi e altra vegetazione lungo le strade (marzo 2023)

Ubi solitudinem faciunt, pacem appellant.

Dove fanno il deserto, lo chiamano pace: parafrasando le parole del comandante calèdone Calgaco riportate dallo storico romano Publio Cornelio Tacito nell’Agricola, è quanto purtroppo ancora oggi accade molto spesso lungo le strade italiane, un tempo quasi sempre abbellite da filari alberati o siepi.

Per cattiva interpretazione del Codice della Strada (decreto legislativo n. 285/1992 e s.m.i.), tuttora troppo spesso ai lati delle strade vien fatto il deserto e viene chiamato sicurezza stradale.

E’ quello che pretende e fa realizzare, per esempio, la Città metropolitana di Torino, giovandosi, di fatto, anche della pigra ignavia di chi dovrebbe intervenire in sede di vigilanza sui boschi tutelati con vincolo paesaggistico (decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.).

Picchio rosso maggiore (Dendrocopus major , foto di Stefano Bottazzo)

In queste settimane ha letteralmente fatto radere al suolo alberi e vegetazione lungo le strade di Borgiallo, dopo aver fatto emanare l’ordinanza sindacale n. 13/2022 dell’11 novembre 2022 con cui era stato disposto che una Ditta privata (la Agri Verde di Colleretto Castelnuovo) provvedesse “entro il 31 gennaio 2023 ad effettuare:

il taglio a raso entro 3 metri dal punto luce di tutte le piante esistenti e di ogni alberatura posta a distanza superiore che per essiccamento o forte inclinazione possa danneggiare l’infrastruttura pubblica o risulti essere pericolosa per la circolazione stradale, anche in previsione di eventi meteorologici intensi, in modo che sia sempre evitata ogni situazione di pericolo per la sicurezza della pubblica circolazione dei veicoli e dei pedoni e non venga danneggiato l’impianto di pubblica illuminazione;

il taglio lungo Via Belvedere e Via Bastiglia, secondo quanto disposto nelle rispettive ordinanze, di tutte le piante esistenti e di ogni alberatura posta a distanza superiore che per essiccamento o forte inclinazione possa costituire pericolo per la sicurezza pubblica, anche in previsione di eventi meteorologici intensi, in modo che sia sempre evitata ogni situazione di pericolo per la sicurezza pubblica;

✓ la rimozione del materiale di risulta, comprese le ramaglie, trattenendo il legname in conto dell’intervento effettuato, senza ulteriori oneri per il Comune di Borgiallo”.

strada alberata

L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) aveva, quindi, inoltrato (15 dicembre 2022) un’istanza di revoca parziale (art. 21 quinques della legge n. 241/1990 e s.m.i.), per l’esercizio dei poteri di vigilanza prefettizia (art. 54 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.) e dei poteri di vigilanza e inibizione ambientale e paesaggistica (artt. 150 e 167 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.), coinvolgendo i Ministeri della Transizione Ecologica, della Cultura, delle Infrastrutture, la Prefettura di Torino, la Città metropolitana di Torino, il Comune di Borgiallo, la Soprintendenza torinese per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.

Ma la Città metropolitana di Torino – Direzione Viabilità ha le idee chiare (nota prot. n. 20776/2023 dell’8 febbraio 2023): “in materia di manutenzione delle aree verdi confinanti con le SS.PP., al fine di prevenire criticità al patrimonio stradale a seguito di eventi meteorici avversi e conseguenti gravi problematiche alla circolazione e all’utenza stradale, il D.lgs n. 285 del 1992 e s.m.i. ha previsto una serie di disposizioni la cui applicazione risulta di fondamentale importanza”.

Infatti, “in capo ai proprietari si affianca il dovere di controllo e vigilanza da parte dell’Ente gestore della strada, circa il rispetto della normativa vigente al fine di evitare situazioni di rischio sia per l’incolumità pubblica che per il mantenimento in sicurezza della fruibilità delle strade di competenza. Si ricorda la responsabilità prevista all’art. 2051 del c.c. per cui ‘Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito’ e che trova applicazione anche in capo ai proprietari di fondi su cui è presente vegetazione, di impianto precedente o successivo rispetto all’entrata in vigore d D.lgs n. 285 del 1992, per la quale è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza”, come da giurisprudenza civile in materia.

Upupa (Upupa epops)

La logica metropolitana è stringente: “il carattere dell’eccezionalità è da intendersi come obiettiva inverosimiglianza dell’evento e l’imprevedibilità come una sensibile deviazione dalla normale frequenza statistica, atta a rendere quel dato evento, per l’appunto, un’eccezione.

Pertanto, se un fenomeno naturale ha una sua cadenza ricorrente, stagionale persino saltuaria o infrequente, esso non può essere definito eccezionale ed imprevedibile, proprio perché detta cadenza, per quanto irregolare, non ne esclude la prevedibilità, in base alla comune esperienza”.

Secondo tale ragionamento, visto che – con cadenza per quanto irregolare – cadono grondaie e cornicioni degli edifici per eventi atmosferici, sarebbe assolutamente necessario demolire ogni cornicione e ogni grondaia….

Nessuna perizia, nessuna puntuale motivazione per il taglio degli alberi, in stridente contrasto con il buon senso e con la giurisprudenza amministrativa che, proprio per un caso piemontese, recentemente ha posto un principio granitico: senza la comprovazione adeguata della pericolosità, gli alberi non si tagliano (Cons. Stato, Sez. V, 27 ottobre 2022, n. 9178).

albero e neve

In realtà, le pretese della Città metropolitana di Torino sono abnormi, soprattutto in momenti di crisi climatica e di perdurante siccità come quelli attuali.

Infatti, l’art. 26, comma 6°, del D.P.R. n. 495/1993 e s.m.i. (regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada) dispone che “la distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m”.

Inequivocabilmente si riferisce alla nuova piantagione di alberi, non a quelli già viventi alla data di entrata in vigore del Codice della Strada.

I soggetti titolari delle strade (Stato, Regioni, Enti locali, ecc.) hanno certamente il compito di provvedere “alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi” (art. 14, comma 1°, lettera a, del decreto legislativo n. 285/1992 e s.m.i.), ma non devono certo abbattere alberi e siepi senza criterio.

Lo afferma chiaramente la circolare Ministero Trasporti e Infrastrutture n. 3224 del 10 giugno 2021 (“Richiesta di parere D. Lgs. n. 285/92 art. 14 – Alberi ubicati nelle pertinenze stradali”) che interpreta autorevolmente il tema, indicando come vietata la sola nuova piantumazione degli alberi, senza alcuna previsione di rimozione obbligata degli alberi già viventi al momento dell’entrata in vigore del Codice della Strada, riguardo cui sarebbe opportuna una valutazione caso per caso.

La presenza di alberature stradali, di siepi, di boschi lungo la viabilità ha grande importanza ambientale, paesaggistica, nonché per l’abbattimento degli inquinamenti e, infine, quale contributo alla lotta ai cambiamenti climatici.

Il GrIG auspica un sereno ripensamento in materia che corregga provvedimenti decisamente abnormi e lesivi dell’ambiente.

Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG)

albero solo. Nemmeno questo è esente da rischi…

(foto Stefano Bottazzo, per conto GrIG, A.B., S.D., archivio GrIG)

Read Entire Article