La Corte Costituzionale deposita la sentenza: l’obbligo vaccinale è legittimo

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La Corte Costituzionale deposita la sentenza: l’obbligo vaccinale è legittimo, sempre. Questo il finale già scritto di una vicenda di cui avevamo parlato diffusamente il primo dicembre.

 l'obbligo vaccinale è legittimo

La Corte Costituzionale deposita la sentenza: l’obbligo vaccinale è legittimo

E della quale ora abbiamo l’atto finale.

La Corte Costituzionale deposita la sentenza: l’obbligo vaccinale è legittimo

Infatti dopo il Consiglio di Stato e diverse corti di merito, anche in sede di ricorso per Costituzionalità l’orientamento che già conoscevamo non poteva che aver conferma.

Parliamo della “via crucis” cui i novax ci hanno sottoposto per due anni di pandemia, paventando improbabili “Norimberga 2” e altre penalità veterotestamentarie sui “vaccinisti”.

Atto finale è stata la decisione di dicembre della Corte Costituzionale, interpellata a decidere sulle sospensioni irrogate al personale medico non vaccinato e, quindi, sulla legittimità dell’obbligo stesso.

Già a dicembre si stabilì che le scelte del legislatore in tempo di pandemia non appaiono né sproporzionate né irragionevoli (al contrario, come abbiamo avuto modo di vedere, di molte esternazioni novax sui social e nelle piazze), e la sospensione dal lavoro, ampiamente giustificata dalle circostanze, risulta legittima anche se la sospensione dal lavoro corrisponde alla sospensione dello stipendio.

L’unico tassello mancante era attendere la motivazione. Che è arrivata.

Nella sua pronuncia, in particolare, la Corte ha chiarito – sempre in linea con la propria giurisprudenza – che il rischio remoto, non eliminabile, che si possano verificare eventi avversi anche gravi sulla salute del singolo, non rende di per sé costituzionalmente illegittima la previsione di un trattamento sanitario obbligatorio,ma costituisce semmai titolo all’indennizzo.
“Non può, pertanto, condividersi – si legge nella motivazione della sentenza -– la lettura che il Collegio rimettente dà della giurisprudenza di questa Corte, la quale ha, per contro, affermato che devono ritenersi leciti i trattamenti sanitari, e tra questi le vaccinazioni obbligatorie, che, al fine di tutelare la salute collettiva, possano comportare il rischio di ‘conseguenze indesiderate, pregiudizievoli oltre il limite del normalmente tollerabile’ (sentenza numero 118 del 1996)”.

Ma vi è dell’altro

“l’obbligatorietà del vaccino lascia comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all’obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge”.
“Qualora, invece, il singolo – continua la sentenza – adempia all’obbligo vaccinale, il consenso, pur a fronte dell’obbligo, è rivolto, proprio nel rispetto dell’intangibilità della persona, ad autorizzare la materiale inoculazione del vaccino”.

Questo quanto contenuto nell’odierno comunicato della Corte Costituzionale.

Ma vi è dell’altro.

Una netta sferzata all’antivaccinismo

Le “ragioni di incostituzionalità del vaccino” si chiudono sostanzialmente qui.

Inoltre anche l’ulteriore cavallo di battaglia dell’antivaccinismo, la imprevedibile “conversione sulla via di Damasco” della comunità novax dal giurare che i tamponi nasofaringei fossero un crudele strumento egizio usato per mutilare le ghiandole pineali altrui al richiedere tamponi gratis a ripetizione in luogo dell'”odiato vaxx” viene a decadere del tutto

la previsione, per i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, dell’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 anziché di quello di sottoporsi ai relativi test diagnostici (c.d. tampone), non ha costituito una soluzione irragionevole o sproporzionata rispetto ai dati scientifici disponibili.

È dunque dato inoppugnabile e assodato l’inammissibilità della questione di legittimità dell’art. 4, comma 4, del decreto-legge 44 del 2021, come modificato dal d.l. n. 172 del 2021, laddove, in caso di inadempimento dell’obbligo vaccinale, non si limita la sospensione dall’esercizio della professione sanitaria a quelle sole prestazioni o mansioni che implicano contatti personali o che comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del Covid-19.

La sentenza già nota ha le sue ragioni, e tre comunicati spezzano le radici dell’antivaccinismo militante: il vaccino non poteva essere sostituito da una “improvvisa voglia di tampone”, la presenza di un potenziale rischio per la salute comporta al massimo un obbligo di risarcimento ove il danno sia provato, e in concreto e alle varie comunità novax non è stata mai negata la possibilità di sottrarsi all’obbligo.

Assumendone però, col “coraggio del guerriero”, ogni conseguenza legale: in questo caso la sospensione.

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