La demolizione e il ripristino ambientale sono obbligatori anche in sede di patteggiamento.

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Domus de Maria, Piscinnì, demolizione degli abusi edilizi (1999)

Pronuncia di rilevante interesse emessa dalla Corte di cassazione in materia di abusivismo edilizio.

La sentenza Corte cass., Sez. III, 5 ottobre 2023, n. 40508 ha voluto ricordare che anche in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti – il c.d. patteggiamento – e in difetto di accordo fra le parti, “il giudice ha l’obbligo di disporre sia l’ordine di demolizione delle opere abusive, previsto per il reato edilizio, sia l’ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato, previsto per il reato paesaggistico, in quanto si tratta di statuizioni obbligatorie e sottratte alla disponibilità delle parti (Sez. 3, n. 52819 del 26/01/2017, Simerano, Rv. 271832 – 01; Sez. 3. n. 6128 del 20/01/2016, Apicella, Rv. 266285 – 01; Sez. 3, n. 24087 del 07/03/2008, Caccioppoli, Rv. 240539 – 01; Sez. 3, n. 64 del 14/01/1998, Corrado, Rv. 210128 – 01; nel senso che l’ordine di demolizione deve essere impartito anche in caso di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, cfr. Sez. 3, n. 42697 del 07/07/2015, Spanò, Rv. 265192 – 01)”.

Maracalagonis, demolizione complesso abusivo in loc. Baccu Mandara (2002)

Anche il beneficio della sospensione condizionale della pena è connesso al rispetto dell’obbligo di demolizione degli abusi edilizi e del ripristino ambientale (es.  Corte cass., Sez. III, 8 luglio 2022, n. 26274; Corte cass., Sez. III, 23 marzo 2020, n. 10441;  Trib. Pen. CA, Sez. II, 7 gennaio 2015).

Gli ordini di demolizione delle opere abusivamente realizzate e di ripristino ambientale hanno la natura di “sanzione amministrativa obbligatoria sottratta alla disponibilità delle parti” e devono essere obbligatoriamente irrogati dal giudice nei casi previsti dalla legge in conseguenza di violazioni della normativa paesaggistica e urbanistica (es. art. 181 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i., art. 44 L del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.

Conseguentemente, sarà la stessa Corte di cassazione a dover provvedere, qualora il giudice di merito non abbia puntualmente provveduto: infatti, “l’omessa irrogazione dell’ordine di demolizione di manufatto abusivo in sede di sentenza di patteggiamento comporta, in caso di ricorso per cassazione, l’annullamento senza rinvio della stessa limitatamente a tale omissione, potendo la Corte adottare direttamente il provvedimento dovuto in quanto obbligatorio ‘ex lege’ (Sez. 3, n. 18509 del 15/01/2015, Gioffrè, Rv. 263557 – 01; Sez. 3, n. 16390 del 17/02/2010, Costi, Rv. 246769 – 01; Sez. 3, n. 35386 del 24/05/2007, Sannino, Rv. 237536 – 01; Sez. 3, n. 3467 del 08/11/1999, Santori, Rv. 216378 – 01)”.

Obblighi di legge finalizzati al ripristino della legalità ambientale.

Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG)

dalla Rivista telematica di diritto ambientale Lexambiente, 16 ottobre 2023

Cass. Pen. Sez. III n. 40508 del 5 ottobre 2023 (CC 9 giu 2023)
Pres. Di Nicola Rel. Aceto Ric. PG in proc. Mineo
Urbanistica. Patteggiamento e ordine di demolizione.

In tema di patteggiamento, pur in difetto di accordo tra le parti, il giudice ha l’obbligo di disporre sia l’ordine di demolizione delle opere abusive, previsto per il reato edilizio, sia l’ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato, previsto per il reato paesaggistico, in quanto si tratta di statuizioni obbligatorie e sottratte alla disponibilità delle parti. L’ordine di demolizione deve essere impartito anche in caso di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.


RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO


        1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo ricorre per l’annullamento della sentenza del 18/07/2022 del Tribunale di Palermo che, ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., ha applicato a Mineo Giovanni la pena, concordata con il pubblico ministero, di sette mesi e dieci giorni di arresto ed euro 3.733,00 di ammenda per i reati di cui agli artt. 44, lett. b), 71 e 72, d.P.R. n. 380 del 2001.
            1.1. Con unico motivo deduce l’inosservanza dell’art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001 e lamenta, al riguardo, l’omessa emissione dell’ordine di demolizione delle opere abusivamente realizzate.

        2. Il (nuovo) difensore di fiducia del Mineo, Avv. Gaspare Genova, ha depositato memoria chiedendo che il ricorso del PM venga dichiarato inammissibile o sia comunque rigettato. Analoghe conclusioni erano state rassegnate dal precedente difensore di fiducia, Avv. Alberto Prassede Grimaldi, con memoria del 17/05/2023.

        3. Il ricorso è ammissibile e fondato.

        4. Osserva il Collegio:
            4.1. l’ordine di demolizione del manufatto abusivo disposto con la sentenza di condanna ha natura di sanzione amministrativa che assolve ad una funzione ripristinatoria del bene leso, non ha finalità punitive ed ha carattere reale, con effetti sul soggetto che si trova in rapporto con il bene, anche se non è l’autore dell’abuso, con la conseguenza che non può ricondursi alla nozione convenzionale di “pena” nel senso elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU e non è soggetto a prescrizione (Sez. 3, n. 3979 del 21/09/2018, dep. 2019, Rv. 275850 – 02; Sez. 3, n. 41475 del 03/05/2016, Rv. 267977 – 01; Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015, Rv. 265540 – 01; Sez. 3, n. 36387 del 07/07/2015, Rv. 264736 – 01; Sez. 3, n. 19742 del 14/04/2011, Rv. 250336 – 01). Come diffusamente spiegato da Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015, Delorier, Rv. 265540, già con la sentenza Sez. 3, n. 48925 del 22/10/2009, Viesti e altri, Rv. 245918, questa Corte, in base alle argomentazioni sviluppate dalla stessa Corte e.d.u. (in essa richiamate), aveva chiaramente affermato che la demolizione, a differenza della confisca, non può considerarsi una «pena» nemmeno ai sensi dell’art. 7 della CEDU, perché «essa tende alla riparazione effettiva di un danno e non è rivolta nella sua essenza a punire per impedire la reiterazione di trasgressioni a prescrizioni stabilite dalla legge»;
            4.2. è stato altresì precisato che la demolizione ordinata dal giudice penale costituisce atto dovuto, esplicazione di un potere autonomo e non alternativo a quello dell’autorità amministrativa, con il quale può essere coordinato nella fase di esecuzione (cfr. Sez. 3, n. 3685 del 11/12/2013, dep. 2014, Russo, Rv. 258518; Sez.3, n.37906 del 22/5/2012, Mascia ed altro, non massimata; Sez. 6, n. 6337 del 10/3/1994, Sorrentino Rv. 198511; cfr., altresì, Sez. U, n. 15 del 19/6/1996, RM. in proc. Monterisi, Rv. 205336; Sez. U, n. 714 del 20/11/1996 (dep.1997), Luongo, Rv. 206659), un potere che si pone a chiusura del sistema sanzionatorio amministrativo (cfr. Corte Cost. ord. 33 del 18/1/1990; ord. 308 del 9/7/1998; Cass. Sez. F, n. 14665 del 30/08/1990, Di Gennaro, Rv. 185699);
            4.3. coerentemente, secondo il consolidato insegnamento della Corte di cassazione, in tema di patteggiamento, pur in difetto di accordo tra le parti, il giudice ha l’obbligo di disporre sia l’ordine di demolizione delle opere abusive, previsto per il reato edilizio, sia l’ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato, previsto per il reato paesaggistico, in quanto si tratta di statuizioni obbligatorie e sottratte alla disponibilità delle parti (Sez. 3, n. 52819 del 26/01/2017, Simerano, Rv. 271832 – 01; Sez. 3. n. 6128 del 20/01/2016, Apicella, Rv. 266285 – 01; Sez. 3, n. 24087 del 07/03/2008, Caccioppoli, Rv. 240539 – 01; Sez. 3, n. 64 del 14/01/1998, Corrado, Rv. 210128 – 01; nel senso che l’ordine di demolizione deve essere impartito anche in caso di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, cfr. Sez. 3, n. 42697 del 07/07/2015, Spanò, Rv. 265192 – 01);
            4.4. trattandosi di sanzione amministrativa obbligatoria sottratta alla disponibilità delle parti, è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di “patteggiamento” con cui se ne censuri l’erronea ovvero l’omessa applicazione (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279349 – 01);
            4.5. l’omessa irrogazione dell’ordine di demolizione di manufatto abusivo in sede di sentenza di patteggiamento comporta, in caso di ricorso per cassazione, l’annullamento senza rinvio della stessa limitatamente a tale omissione, potendo la Corte adottare direttamente il provvedimento dovuto in quanto obbligatorio “ex lege” (Sez. 3, n. 18509 del 15/01/2015, Gioffrè, Rv. 263557 – 01; Sez. 3, n. 16390 del 17/02/2010, Costi, Rv. 246769 – 01; Sez. 3, n. 35386 del 24/05/2007, Sannino, Rv. 237536 – 01; Sez. 3, n. 3467 del 08/11/1999, Santori, Rv. 216378 – 01);
            4.6. nel caso di specie, il Tribunale, pur applicando la pena (anche) per il reato di cui all’art. 44, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, ha (immotivatamente) omesso di ordinare la demolizione del fabbricato (e dell’adiacente portico) di cui al capo A della rubrica realizzato in assenza di permesso di costruire;
            4.7. ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente all’omesso ordine di demolizione delle opere abusive, ordine che deve essere direttamente disposto dalla Corte di cassazione.  


P.Q.M.


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’omesso ordine di demolizione delle opere abusive, ordine che dispone.
Così deciso in Roma, il 09/06/2023.

Maracalagonis, Baccu Mandara, cartello sequestro preventivo

(foto S.D., archivio GrIG)

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