Tra poco più di sette mesi finirà il mercato in tutela dell’energia elettrica per i clienti domestici.
Dal 10 gennaio 2024 scatterà, infatti, ufficialmente la completa liberalizzazione delle forniture della luce per le utenze residenziali.
Come avverrà questo passaggio? Chi non avrà ancora scelto un fornitore sul mercato libero come dovrà comportarsi?
Facciamo il punto della situazione, partendo dal decreto Mase (ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica), pubblicato giovedì scorso, 18 maggio, che stabilisce criteri e modalità per il passaggio al mercato libero dei clienti domestici che, appunto, sono riforniti dal servizio in tutela e non hanno ancora scelto un fornitore.
Va sottolineato che l’Arera ha pubblicato la scorsa settimana un documento per la consultazione (dal 16 maggio al 12 giugno), sempre in tema di passaggio al mercato libero, che presenta alcune differenze rispetto al decreto ministeriale e che quindi dovrà essere aggiornato (decreti allegati in fondo all’articolo).
Ricordiamo poi che per confrontare le offerte più convenienti sul mercato libero, si può utilizzare il Portale Offerte, il comparatore online realizzato e gestito da Acquirente Unico, dove si possono inserire diversi parametri di ricerca (profili di consumo annuo, potenza impegnata e così via) per cercare i fornitori più competitivi.
Cosa prevede il decreto
Il decreto prevede che i clienti non vulnerabili in tutela, che non abbiano ancora siglato un nuovo contratto per la fornitura di elettricità sul mercato libero, alla data di cessazione del servizio in tutela, siano assegnati al Servizio a tutele graduali (Stg) disciplinato dall’Arera.
Questi clienti rimarranno nel nuovo servizio transitorio finché avranno scelto direttamente un fornitore sul mercato libero.
I fornitori del Servizio a tutele graduali saranno selezionati tramite aste svolte dall’Acquirente Unico; è previsto un tetto antitrust del 30% da applicare a livello nazionale. In altre parole, un singolo operatore non potrà aggiudicarsi più del 30% del numero totale delle aree territoriali in cui si svolgeranno le aste.
I fornitori saranno individuati non oltre il 10 gennaio 2024. Gli operatori selezionati eserciteranno il servizio per un periodo non superiore a 4 anni, tale da garantire le migliori condizioni di offerta.
Almeno sei mesi prima della scadenza del servizio, il fornitore Stg dovrà informare periodicamente i clienti della scadenza e del diritto di scegliere un altro fornitore sul mercato libero, oppure una qualsiasi offerta sul mercato libero del medesimo operatore Stg.
I clienti che non esprimeranno una scelta, alla scadenza del periodo di erogazione del Servizio a tutele graduali, saranno riforniti dal medesimo operatore Stg sulla base della sua offerta di mercato libero più favorevole.
Infine, il decreto stabilisce che “a decorrere dal 1° aprile 2027, il STG assolve esclusivamente alle funzioni di servizio di ultima istanza per garantire la continuità della fornitura di energia elettrica alle piccole imprese di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 dicembre 2020, alle microimprese di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 31 agosto 2022, nonché ai clienti domestici non vulnerabili che, per qualsiasi motivo, dovessero trovarsi senza fornitore di energia elettrica” (corsivo e neretti nostri).
Il documento Arera
Nel documento posto in consultazione dall’Arera, come detto, ci sono delle differenze rispetto al decreto Mase. Ad esempio, il tetto antitrust per le gare del Servizio a tutele graduali è fissato al 35%, mentre il testo ministeriale lo ha ridotto al 30%.
Per quanto riguarda i clienti vulnerabili – tra cui, ad esempio, quelli in condizioni economicamente svantaggiate o che versano in gravi condizioni di salute – il documento prevede che continuerà a essere erogato il servizio di maggior tutela, per un periodo iniziale di almeno un anno, “che sarebbe funzionale ad acquisire informazioni di costo puntuali” su detti clienti.
Nel decreto si legge invece che per i clienti vulnerabili, “l’Arera, entro la data del 10 gennaio 2024, assicura che il superamento del vigente regime di maggior tutela avvenga in conformità alle disposizioni del diritto euro unitario”.
Tra i punti più rilevanti del documento Arera, la possibilità di ammettere alle aste i raggruppamenti temporanei di imprese, composti da un massimo di 4 soggetti, di cui uno con almeno 25mila clienti serviti; in totale si dovranno raggiungere almeno i 100mila clienti serviti (soglia valida per tutti i partecipanti) al 30 giugno 2023.
Documenti allegati (pdf):