la petizione No al Far West calibro 12 in Italia si firma qui
L’on. Massimiliano Smeriglio, deputato del Gruppo dell’Alleanza progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento europeo, ha presentato un’interrogazione scritta alla Commissione europea riguardo le previsioni introdotte dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (art. 1, commi 447-448) “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” per l’adozione di piani di abbattimento della fauna selvatica senza se e senza ma.
L’on. Smeriglio ha chiesto alla Commissione europea una valutazione sul contrasto delle nuove disposizioni con il diritto comunitario e l’adozione dei conseguenti provvedimenti.
Intanto la petizione No al far West calibro 12 in Italia, promossa dall’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG), ha superato le 2.500 adesioni.
I folli piani di abbattimento delle specie faunistiche.
La situazione è decisamente molto grave. Ricordiamo, infatti, che la legge n. 197/2022, fra le tante previsioni, contiene, purtroppo, anche le assurde disposizioni (art. 1, commi 447° e 448°) che consentono alle Regioni e alle Province autonome di approvare piani di abbattimento di qualsiasi specie di fauna selvatica – anche quelle in regime di protezione assoluta[1] – anche nelle aree naturali protette e nelle zone urbane, in qualsiasi periodo dell’anno. Per giunta, a livello nazionale è prevista anche l’approvazione di un piano straordinario di abbattimenti di durata quinquennale.
Tutti i piani di abbattimento non saranno basati su alcun parere tecnico-scientifico, dato che l’I.S.P.R.A. (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) verrà coinvolto solo per pareri obbligatori, ma non vincolanti.
In pratica, saranno le richieste provenienti da amministratori locali o regionali, desiderosi di compiacere le parti più retrive del proprio elettorato, a decidere di far fuori Lupi e Orsi.
Le richieste più ottuse abbondano, come quella recentemente avanzata da 19 sindaci piemontesi di poter sparare al Lupo cattivo. Senza pensare nemmeno che è il Lupo il principale fattore di contenimento del Cinghiale, individuato quale principale pericolo per i danni arrecati in agricoltura e alla circolazione stradale, senza averne realistiche stime sulla consistenza e sull’entità dei danni effettivi e, soprattutto, senza voler neppure considerare che l’aumento della presenza del Cinghiale è dovuto a cause umane, quali le ripetute immissioni pluridecennali a fini venatori di esemplari del Cinghiale europeo (ben più grande e prolifico degli autoctoni Cinghiali maremmano e sardo) e la sistematica presenza di discariche abusive nelle aree urbane periferiche, autentica fonte di cibo facile per l’Ungulato.
Le denunciate violazioni della normativa comunitaria.
La direttiva n. 92/43/CEE sulla salvaguardia degli habitat naturali e semi-naturali protegge rigorosamente tutte le specie animali rientranti negli Allegati II e IV, così come la direttiva n. 09/147/CE sulla salvaguardia dell’avifauna selvatica tutela tutte le specie avifaunistiche di cui all’Allegato I, misure di difesa ribadite dalla Convenzione internazionale di Berna (19 settembre 1979), recepita in Italia con la legge n. 503/1981.
Recentemente proprio il Comitato permanente della Convenzione internazionale di Berna ha respinto decisamente la richiesta di declassare il livello massimo di protezione del Lupo.
L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG), raccogliendo numerose richieste provenienti da cittadini e comitati locali, ha già inoltrato (2 gennaio 2023) un puntuale ricorso alla Commissione europea e al Parlamento europeo affinchè valutino i nuovi piani di abbattimento della fauna selvatica previsti dalla legge n. 197/2022 e la relativa rispondenza o meno alla normativa comunitaria sulla salvaguardia della fauna selvatica.
In caso di riscontrato contrasto, il GrIG ha chiesto l’apertura di una procedura di infrazione, ai sensi dell’art. 258 del Trattato UE (TFUE, versione unificata): qualora lo Stato membro non si adegui ai “pareri motivati” comunitari, la Commissione può inoltrare ricorso alla Corte di Giustizia europea, che, in caso di violazioni del diritto comunitario, dispone sentenza di condanna che può prevedere una sanzione pecuniaria (oltre alle spese del procedimento) commisurata alla gravità della violazione e al periodo di durata.
Le sanzioni pecuniarie conseguenti a una condanna al termine di una procedura di infrazione sono state fissate recentemente dalla Commissione europea con la Comunicazione Commissione SEC 2005 (1658): la sanzione minima per l’Italia è stata determinata in 9.920.000 euro, mentre la penalità di mora può oscillare tra 22.000 e 700.000 euro per ogni giorno di ritardo nel pagamento, in base alla gravità dell’infrazione. L’esecuzione delle sentenze della Corte di Giustizia per gli aspetti pecuniari avviene molto rapidamente: la Commissione europea decurta direttamente i trasferimenti finanziari dovuti allo Stato membro condannato: in Italia gli effetti della sanzione pecuniaria vengono scaricati sull’Ente pubblico territoriale o altra amministrazione pubblica responsabile dell’illecito comunitario (art. 16 bis della legge n. 11/2005 e s.m.i.).
Attualmente sono ben 82 le procedure di infrazione aperte dalla Commissione europea nei confronti dell’Italia, di queste 16 in materie ambientali.
Le azioni per la difesa della fauna selvatica.
Oltre ad aver provveduto all’invio del ricorso, il GrIG, sottolineando l’importanza del coinvolgimento quanto più ampio, mette a disposizione di singoli cittadini, associazioni, comitati un fac simile di ricorso da completare e inviare alle Istituzioni europee. Il fac simile può essere richiesto all’indirizzo di posta elettronica grigsardegna5@gmail.com.
Inoltre, il GrIG ha promosso una petizione popolare indirizzata alla Commissione europea, al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin e al Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida finalizzata alla radicale modifica di previsioni normative che rischiano soltanto di portare pericoli alla consistenza di specie faunistiche rare e fondamentali per gli habitat italiani (Lupo, Orso), di creare evidenti e intuitivi rischi per la sicurezza pubblica nelle nostre città e nei nostri paesi, prevedendo addirittura le ipotesi di abbattimento nelle aree naturali protette e in ogni periodo dell’anno, con pesanti riflessi negativi sulla riproduzione delle specie faunistiche e, non ultimo, sulle attività turistiche nelle aree d’interesse naturalistico e paesaggistico.
Sono già più di duemilacinquecento gli aderenti in pochi giorni.
E’ ora che cittadini, associazioni, comitati, opinione pubblica respingano un assurdo tentativo di trasformare ambiente, paesi e città in un Far West calibro 12.
Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG)
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[1] ai sensi dell’art. 2 della legge n. 157/1992 e s.m.i. sono specie particolarmente protette:
a) mammiferi: Lupo (Canis lupus), Sciacallo dorato (Canis aureus), Orso (Ursus arctos), Martora (Martes martes), Puzzola (Mustela putorius), Lontra (Lutra lutra), Gatto selvatico (Felis sylvestris), Lince (Lynx lynx), Foca monaca (Monachus monachus), tutte le specie di Cetacei (Cetacea), Cervo sardo (Cervus elaphus corsicanus), Camoscio d’Abruzzo (Rupicapra pyrenaica);
b) uccelli: Marangone minore (Phalacrocorax pigmeus), Marangone dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis), tutte le specie di Pellicani (Pelecanidae), Tarabuso (Botaurus stellaris), tutte le specie di Cicogne (Ciconiidae), Spatola (Platalea leucorodia), Mignattaio (Plegadis falcinellus), Fenicottero (Phoenicopterus ruber), Cigno reale (Cygnus olor), Cigno selvatico (Cygnus cygnus), Volpoca (Tadorna tadorna), Fistione turco (Netta rufina), Gobbo rugginoso (Oxyura leucocephala), tutte le specie di Rapaci diurni (Accipitriformes e falconiformes), Pollo sultano (Porphyrio porphyrio), Otarda (Otis tarda), Gallina prataiola (Tetrax tetrax), Gru (Grus grus), Piviere tortolino (Eudromias morinellus), Avocetta (Recurvirostra avosetta), Cavaliere d’Italia, (Himantopus himantopus), Occhione (Burhinus oedicnemus), Pernice di mare (Glareola pratincola), Gabbiano corso (Larus audouinii), Gabbiano corallino (Larus melanocephalus), Gabbiano roseo (Larus genei), Sterna zampenere (Gelochelidon nilotica), Sterna maggiore (Sterna caspia), tutte le specie di Rapaci notturni (Strigiformes), Ghiandaia marina (Coracias garrulus), tutte le specie di Picchi (Picidae), Gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax);
c) tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione.
Interrogazione con richiesta di risposta scritta
alla Commissione
Articolo 138 del regolamento
Massimiliano Smeriglio (S&D)
Oggetto: Presunta violazione del diritto comunitario in materia di protezione della fauna selvatica
Il 2 gennaio 2023 è entrata in vigore in Italia la legge n. 197 del 29 dicembre 20221.
Destano particolare preoccupazione le disposizioni contenute all’art.1, commi 447° e 448°, che consentirebbero alle Regioni e alle Province autonome di approvare piani di abbattimento di qualsiasi specie di fauna selvatica, «anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto».
Quanto previsto dalla legge comporterebbe una violazione della normativa comunitaria, in particolare della direttiva n.92/43/CEE e della direttiva n. 09/147/CE, nonché delle misure di difesa previste dalla Convenzione Internazionale di Berna.
Alla luce di quanto esposto, la Commissione:
1. ritiene che l’approvazione della legge n. 197/2022, in particolare delle previsioni sui nuovi piani di abbattimento, sia avvenuta in violazione del diritto comunitario?
2. può chiarire come intende procedere in caso di accertata violazione del diritto comunitario?
Presentazione: 5.1.2023
(foto A.N.S.A., Cristiana Verazza, S.D., archivio GrIG)