Il T.A.R. Sardegna, con la sentenza Sez. I, 19 febbraio 2024, n. 114, ha respinto il ricorso presentato dal Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) rappresentato e difeso dall’Avv. Carlo Augusto Melis Costa, avverso il provvedimento di positiva compatibilità ambientale con condizioni (deliberazione Giunta regionale sarda n. 50/13 del 28 dicembre 2021) che ha concluso il procedimento di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) relativo al progetto immobiliare Ivi Petrolifera s.p.a. previsto sul litorale di Torregrande, a Oristano (un complesso ricettivo, villette, un campo da golf, servizi turistici, opere di urbanizzazione, club house, servizi commerciali) nella Pineta litoranea di Torregrande (Oristano), in gran parte di proprietà pubblica.
Le sentenze si rispettano anche quando non si condividono.
Per esempio, l’art. 20 delle norme tecniche di attuazione del piano paesaggistico regionale – P.P.R. (1° stralcio costiero, promulgato con D.P.RAS 7 settembre 2006, n. 82) non ammette in fascia costiera “nelle aree inedificate … qualunque intervento di trasformazione” (comma 1°, lettera a) con talune eccezioni nonchè “la realizzazione….. di strutture ricettive connesse a campi da golf” (comma 1°, lettera b, n. 3).
Il T.A.R. afferma giustamente che “tale norma si riferisce ai Comuni che non sono dotati di piano urbanistico comunale adeguato al PPR” e alla data di entrata in vigore del P.P.R. (settembre 2006) il Comune di Oristano non era dotato di piano urbanistico comunale (P.U.C.) adeguato al P.P.R.
Successivamente il Comune di Oristano si è dotato di P.U.C. in adeguamento al P.P.R. “con Deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 13.10.2010 e dichiarato coerente con il quadro normativo sovraordinato, subordinatamente al recepimento di alcune prescrizioni, con Determinazione regionale n. 3258/DG del 27.12.2010”.
Il P.U.C. giustamente non prevedeva in fascia costiera “la realizzazione….. di strutture ricettive connesse a campi da golf”, per cui in seguito diviene “oggetto di variante nel 2014 (concernente proprio il piano di riqualificazione in questione) ritenuta coerente, con Determinazione n. 1840 del 14.7.2015, con il quadro normativo e pianificatorio sovraordinato e, quindi, con il PPR”.
La variante – come evidenzia anche il T.A.R. – ha ad oggetto proprio quella “realizzazione….. di strutture ricettive connesse a campi da golf” inibita dal P.P.R.
Lo stesso Servizio Tutela Paesaggistica per la Provincia di Oristano e del Medio Campidano della Regione autonoma della Sardegna (nota prot. n. 32806 del 23 luglio 2014) aveva rilevato l’insanabile contrasto della variante urbanistica contenente il progetto turistico-edilizio con le normative di salvaguardia costiera, ma ciò è stato ritenuto irrilevante dal T.A.R., in quanto “si riferiva ad un procedimento diverso da quello concluso con la delibera impugnata”.
Quindi, a giudizio del T.A.R., è sufficiente una variante urbanistica del P.U.C. formalmente dichiarata (a torto o a ragione) coerente con il P.P.R. dalla Regione per svuotare di contenuto una fondamentale prescrizione del P.P.R. medesimo.
Se ne prende atto e il piano paesaggistico regionale è in pericolo.
Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG)
(foto G.C.F., S.D., archivio GrIG)