“Pilu e cemento armato”, se la Corte costituzionale permette.

1 year ago 97

Noi costruiremo un Paese nuovo, dove è possibile anche avere due mogli, anche non pagare le tasse: un Paese di pilu e cemento armato! E se il Ponte non basta, faremo anche il tunnel, perché un buco mette sempre allegria: qualunquemente!”.

Niente da fare.

Il programma politico dell’on. Cetto Laqualunque rappresenta benissimo quanto quotidianamente personaggi e personaggini d’ogni livello combinano in tutto il povero Bel Paese, dalla Lombardia alla Sicilia.

rustico edilizio

Slargare le maglie del condono edilizio, sempre troppo strette per accontentare tutti i beceri interessi, alla faccia delle tragiche sciagure provocate dall’abusivismo edilizio, fregarsene altamente di pianificazione paesaggistica e buon senso per slargare questo o quest’altro intervento edilizio sono fin troppo spesso fra i fili conduttori dell’agire politico.

Alla faccia dell’ambiente, della storia, della cultura e della buona gestione del territorio, alla faccia dei veri interessi pubblici, alla faccia anche delle attrattive turistiche e del connesso contesto economico-sociale.

Sebbene troppo poco spesso, ogni tanto con una sberla giuridica ci pensa la Corte costituzionale a rimettere a posto l’on. Cetto Laqualunque, che, però, non demorde mai.

Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG)

Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 19 dicembre 2022

LA CORTE E LA TUTELA DELL’AMBIENTE

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 252 del 2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Siciliana n. 19 del 2021.

La legge regionale riapriva – con una norma definita di interpretazione autentica – i termini per il condono edilizio di opere abusive realizzate in aree sottoposte a taluni vincoli idrogeologici, culturali e paesaggistici.

La disciplina è stata ritenuta lesiva della riserva allo Stato della tutela dell’ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.), in quanto in contrasto con la normativa statale di riferimento (art. 32, comma 27, lettera d), del decreto-legge n. 269 del 2003).

Con la sentenza n. 251 del 2022, la Corte ha altresì dichiarato costituzionalmente illegittima una disposizione della legge della Regione Lombardia n. 23 del 2021, che, in assenza di un piano paesaggistico elaborato congiuntamente dallo Stato e dalla Regione, consentiva l’ampliamento della superficie dei fabbricati da destinare ad attività agrituristica.

Anche in questo caso, il rischio di pregiudicare scelte di tutela del paesaggio che devono essere necessariamente condivise comporta la violazione della competenza statale stabilita art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

Roma, 19 dicembre 2022

Palazzo della Consulta, Piazza del Quirinale 41 Roma – Tel. 06.4698224/06.4698438

Pettirosso (Erithacus rubecula)

(foto J.I., S.D., archivio GrIG)

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