Prosegue – si fa per dire – il dibattimento penale sui contestati abusi edilizi del cantiere sull’Isola di Tavolara (Olbia) presso il Tribunale di Tempio Pausania, procedimento nel quale il Gruppo d’Intervento Giuridico è costituito parte civile, rappresentato e difeso dall’avv. Susanna Deiana.
Dopo il rinvio del novembre 2023, all’udienza del 15 febbraio 2024 è andato in scena l’ennesimo rinvio, determinato stavolta pare dall’assenza del sistema funzionante di videoregistrazione delle udienze.
Conseguentemente rinvio a nuove udienze fissate per il 2 e il 21 maggio 2024.
La prescrizione si avvicina rapida eppure fatti e valutazioni giuridiche non sono particolarmente oscuri.
Infatti, il cantiere edilizio è tuttora sottoposto a sequestro preventivo (art. 321 cod. proc. pen.).
Perché? L’ha spiegato chiaramente la Corte di cassazione, ultima istanza in sede giurisdizionale nel nostro ordinamento.
Infatti, con sentenza Corte cass., Sez. III, 9 maggio 2023, n. 19423, ha riscontrato la non conformità a legge del “rilascio di un permesso di costruire in sanatoria condizionato all’esecuzione di specifici interventi finalizzati a ricondurre il manufatto abusivo nell’alveo di conformità agli strumenti urbanistici, in quanto detta subordinazione contrasta ontologicamente con la ratio della sanatoria, collegabile alla già avvenuta esecuzione delle opere e alla loro integrale rispondenza alla disciplina urbanistica (Corte di cassazione, Sezione III penale 15 ottobre 2020, n. 28666)”, anche nel territorio di una regione a statuto speciale come la Sardegna, la cui normativa (art. 16 della legge regionale Sardegna n. 23/1985 e s.m.i.) non può discostarsi dai principi nazionali della materia (art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.).
E’ ben noto che, “in materia urbanistica, le disposizioni introdotte da leggi regionali devono rispettare i principi generali stabiliti dalla legislazione nazionale, e conseguentemente devono essere interpretate in modo da non collidere con i detti principi (fra le altre: Corte di cassazione, Sezione feriale, 12 ottobre 2018, n. 46500; Corte di cassazione, Sezione III penale, 20 giugno 2017, n. 30657)”.
Nell’ordinamento non è contemplata la c.d. sanatoria condizionata, ma deve essere sempre riscontrabile “ai fini del rilascio della autorizzazione in sanatoria, che l’opera realizzata sia caratterizzata dalla cosiddetta ‘doppia conforme’, cioè alla conformità agli strumenti edilizi vigenti del manufatto edificato sia al momento della sua realizzazione sia al momento in cui la autorizzazione, postumamente richiesta, venga rilasciata (in tale senso, cfr.: Corte di cassazione, Sezione III penale, 12 novembre 2019, n. 45845)”.
E nel caso del cantiere edilizio di Tavolara la c.d. “doppia conforme” non c’è e non ci può essere, ha già affermato la Corte di cassazione.
Soprattutto quando l’edificio originario è stato demolito e ora è vigente una norma di conservazione integrale.
Non è nemmeno la prima volta che la Corte di cassazione si esprime sul provvedimento di sequestro preventivo del contestato cantiere edilizio a Tavolara, la Suprema Corte, con sentenza Cass. pen., Sez. III, 16 luglio 2020, n. 21181, aveva già respinto analoghi ricorsi aventi medesima finalità.
L’esito del dibattimento in corso non può non tener conto di quanto già detto, affermato e ribadito dalla Corte di cassazione, ma…..si giungerà a una sentenza definitiva prima dell’arrivo di quella santa prescrizione da tanti invocata e acclamata (quando arriva)?
Carenze di personale, carenze di mezzi, pesanti carichi di lavoro, ingente numero di procedimenti giudiziari arretrati sono problemi reali della giustizia italiana, mai adeguatamente affrontati, tuttavia è innegabile che la prescrizione troppo spesso neghi la giustizia.
Carenze di personale, carenze di mezzi, pesanti carichi di lavoro, ingente numero di procedimenti giudiziari arretrati sono problemi reali della giustizia italiana, tuttavia mai adeguatamente affrontati
Nel caso concreto gli accertamenti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania sono stati rapidissimi dopo l’esposto del GrIG per verificare la legittimità dei lavori (26 agosto 2019): dopo i controlli dei Carabinieri del Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale di Cagliari, poneva (6 settembre 2019) il cantiere sotto sequestro preventivo, convalidato (13 settembre 2019) dal G.I.P. presso il Tribunale di Olbia. Con decreto del 20 ottobre 2020 citava direttamente a giudizio titolari dell’immobile, progettista, esecutori all’udienza del 7 gennaio 2021.
Dopo ben sei udienze di rinvio con un caleidoscopio di motivazioni, finalmente è stato aperto il dibattimento il 10 gennaio 2023.
Poi ancora altre udienze, testimoni che non si presentano, eccezioni, confusioni sulle citazioni, legittimi impedimenti. L’ampio e colorito armamentario della procedura penale che fanno avvicinare la ben nota prescrizione.
Forse, dopo altre udienze già calendarizzate, si riuscirà a giungere alla sentenza di primo grado entro la fine dei secoli, forse no, nonostante la inequivocabile pronuncia della Suprema Corte di cassazione.
Sulla piccola isola gallurese di sono presenti una pluralità di misure di tutela: dal vincolo paesaggistico (decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) al vincolo di conservazione integrale (art. 10 bis della legge regionale n. 45/1989 e s.m.i.), alla presenza del sito di importanza comunitaria (S.I.C.)“Isola di Tavolara, Molara, Molarotto” (direttiva n. 92/43/CEE sulla salvaguardia degli habitat naturali e semi-naturali, la fauna e la flora).
Tavolara e il suo straordinario ambiente attendono giustizia.
Noi del GrIG ci siamo e stiamo facendo la nostra parte.
Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG)
(foto Carabinieri – A.N.S.A., per conto GrIG, S.D., archivio GrIG)