La petizione Si all’energia rinnovabile, no alla speculazione energetica! si firma qui.
Mentre la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS esprime due pareri fortemente negativi nell’ambito dei relativi procedimenti di valutazione d’impatto ambientale (V.I.A.) di due centrali agrivoltaiche, un imponente repowering di una centrale eolica ottiene l’autorizzazione unica regionale per silenzio assenso da parte della Regione autonoma della Sardegna.
La Commissione Tecnica VIA/VAS ha emanato il proprio parere nettamente negativo nell’ambito del procedimento di V.I.A. relativo al Progetto di impianto agrivoltaico della potenza di 358 MWp con sistema di accumulo di capacità pari a 82,5 MWh e relative opere di connessione alla rete RTN, da realizzarsi nel comune di Sassari nelle frazioni di Palmadula, La Corte, Canaglia, Li Piani, San Giorgio, Scala Erre e ha fornito il proprio parere ampiamente negativo nell’ambito del procedimento di V.I.A. riguardante il Progetto di un impianto agrivoltaico denominato “Guspini”, della potenza di 64,40 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel comune di Guspini (SU).
Difficilmente i pareri negativi della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS vengono disattesi in sede di formulazione dei provvedimenti ministeriali conclusivi dei procedimenti di V.I.A.
Oltre mille ettari della Nurra, quindi, difficilmente diventeranno un impianto industriale di produzione energetica, analogamente a un’altra ottantina di ettari di terreni agricoli nel Guspinese.
L’Assessore regionale della Difesa dell’Ambiente Rosanna Laconi ha prontamente rivendicato il fondamentale ruolo svolto: “Questo risultato conferma l’impegno determinato della Regione nel difendere il proprio territorio da interventi che potrebbero causare danni irreparabili all’ambiente, al paesaggio e ai valori culturali unici che caratterizzano la nostra isola. Il nostro obiettivo è garantire uno sviluppo sostenibile che non comprometta le risorse naturali e identitarie della Sardegna“.
Poco probabile, invece, che rivendichi il determinante ruolo regionale nella vicenda dell’autorizzazione per silenzio assenso al progetto di ristrutturazione e potenziamento della centrale eolica Erg Wind Energy s.r.l. “Parco eolico Nulvi Ploaghe” (27 “torri” eoliche, potenza complessiva MW 121,5).
A breve distanza dalla splendida Basilica della SS. Trinità di Saccargia.
Dopo lunghe vicissitudini, il progetto ha ottenuto la definitiva autorizzazione unica (art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 e s.m.i.) grazie al formarsi del silenzio assenso (art. 7 del decreto-legge n. 50/2022 convertito nella legge n. 91/2022) da parte della Regione autonoma della Sardegna: quest’ultima riteneva che la mancanza di disponibilità delle aree da parte della Società energetica inibisse il rilascio dell’autorizzazione, ma “la loro effettiva disponibilità dipenderà dallo svolgimento delle procedure espropriative a valle dell’avvenuta conclusione del procedimento autorizzativo” ha affermato la sentenza T.A.R. Sardegna, Sez. II, 25 novembre 2024, n. 847.
Il rilascio dell’autorizzazione unica prevede che si possa “in sede di presentazione della domanda” richiedere “la dichiarazione di pubblica utilità e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio per le aree interessate dalla realizzazione dell’impianto e delle opere connesse”, come effettivamente avvenuto.
Quindi, “deve ritenersi tacitamente formato, nel caso concreto, il titolo autorizzativo per la realizzazione delle opere di repowering del parco eolico, descritto nel ricorso, a seguito del decorso del termine di 60 giorni previsto dal d.l. n. 50/2022 dalla presentazione dell’istanza”.
Un risultato tutt’altro che eccelso, ben difficile da vantare per l’Amministrazione regionale sarda.
Una conferma della necessità della moratoria nazionale per l’installazione di nuovi impianti di produzione energetica chiesta a gran forza dal GrIG e, soprattutto, da più di ventimila cittadini, in vista di una realistica pianificazione energetica connessa a stringente salvaguardia dell’ambiente/paesaggio, dei valori storico-culturali e identitari, mediante una normativa su aree idonee/inidonee che indichi in siti industriali e dismessi, in tetti fotovoltaici, nel risparmio energetico la soluzione per una transizione energetica realmente rispettosa del territorio e delle collettività.
Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG)
N. 00847/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00934/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 934 del 2024, proposto da
Erg Wind Energy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Carlo Comandé, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Floriana Isola e Giovanni Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previo riconoscimento di adeguata misura cautelare
– del provvedimento della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell’Industria, RAS AOO 09-01-00 prot. uscita n. 43171 del 27 settembre 2024;
– dell’art. 17 delle Linee Guida per l’Autorizzazione Unica ai sensi dell’articolo 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003 di cui all’Allegato A alla Delib.G.R. n. 3/25 del 23 gennaio 2018;
nonché per l’accertamento e la declaratoria
dell’intervenuta formazione, ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 50/2022, convertito in L. n. 91/2022, del silenzio assenso e della conseguente autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 387/2003, sull’istanza presentata dalla società ricorrente in data 28 luglio 2022 e riavviata in data 15 aprile 2024 e volta alla realizzazione delle opere di repowering del “Parco eolico Nulvi Ploaghe”;
e per la condanna
della Regione ad ogni adempimento conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2024 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.La “Erg Wind Energy S.r.l.” ha impugnato gli atti indicati in epigrafe e, tra questi, il provvedimento con cui la Regione Autonoma della Sardegna ha escluso che si sia formato il silenzio assenso, ai sensi dell’art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 387/2003, sulla domanda di autorizzazione unica proposta dalla ricorrente per la realizzazione delle opere di repowering del “Parco eolico Nulvi Ploaghe” composto da n. 27 aerogeneratori e con potenza complessiva pari a 121,5 MW.
Come si evince dalla lettura del provvedimento impugnato, la Regione ha evidenziato come “[…]al momento della presentazione dell’istanza di Autorizzazione Unica e allo stato attuale, la società non disponeva né dispone delle aree necessarie per l’ampliamento dell’impianto preesistente, per la realizzazione del nuovo impianto risulta necessaria l’attivazione della procedura di esproprio e anche la specifica richiesta di avvio della procedura ablativa per l’occupazione di ulteriori aree rispetto a quelle occupate dall’attuale impianto dimostra come le opere di potenziamento, in concreto, configurino la realizzazione di modifiche sostanziali all’impianto preesistente, se non un nuovo impianto. In base a quanto sopra esposto, in assenza del titolo di disponibilità delle aree interessate dall’intervento, che costituisce uno dei requisiti essenziali prescritti dalla legge e richiamati dalle Linee Guida Nazionali e Regionali, nel rispetto del principio di leale collaborazione, il Servizio scrivente comunica che, in relazione alla nota acquisita al prot. Ind. n. 37117 del 7.8.2024, contenente la richiesta di “voler prendere formalmente atto dell‘intervenuta formazione del titolo autorizzativo ex art. 7 del D.L. n. 50/2022”, non è legittimo accertare né dichiarare la formazione del titolo autorizzativo per “silenzio-assenso” poiché l’autorizzazione si intende rilasciata, con il mero decorso del termine di sessanta giorni, ai sensi dell’art. 7, del Decreto Legge del 17/5/2022 n. 50, convertito con Legge del 15/7/2022 n. 9 ricorrendone i presupposti, laddove sussistano tutti gli altri requisiti prescritti dalla legge, ivi compreso il titolo di disponibilità delle aree che, allo stato, non sussiste, non potendo intendersi conclusa per silenzio – assenso anche la procedura di esproprio che coinvolge e pregiudica diritti di terzi, introducendo una deroga alla normativa vigente in materia. Pertanto il procedimento di autorizzazione unica proseguirà il suo corso in conformità alle prescrizioni di legge […]”; richiamata poi la legge regionale n. 5/2024 ha osservato che “[…] atteso che l’intervento ricade all’interno di alcuni degli ambiti territoriali elencati all’ art. 3, c. 1, e che non sono altresì applicabili i casi di esclusione di cui al c. 3 del medesimo art. 3, si comunica la sospensione del procedimento in epigrafe, sino al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 3, c. 1 della L.R. 5/2024”.
2. La ricorrente ha chiesto la sospensione degli effetti del provvedimento in via cautelare e il suo annullamento, oltre all’accertamento dell’intervenuta formazione ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 50/2022, del silenzio assenso lamentando:
I. la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del decreto legge n. 50 del 2022, dell’art. 3 della legge n. 241/1990, il vizio di eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, la violazione dell’art. 17 delle Linee guida regionali. In subordine, la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, delle Linee guida regionale del 10 settembre 2010, dell’art. 7 del decreto legge n. 50/2022. In estrema sintesi, la ricorrente ha osservato di avere adempiuto ad ogni onere di sua competenza e nella sua disponibilità al fine di addivenire al rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 richiedendo, in sede di presentazione della domanda, la dichiarazione di pubblica utilità e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio per le aree interessate dalla realizzazione dell’impianto e delle opere connesse, come previsto dal comma 4 bis del citato art. 12. Ne consegue che, essendo ormai decorso il termine di 60 giorni anche dalla riproposizione dell’istanza a seguito della definizione del contenzioso sulla deliberazione positiva del Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2022 resa ex. art. 5, comma 2 lett. c-bis della L. n. 400/1988, l’Amministrazione avrebbe dovuto riconoscere la tacita formazione del titolo ai sensi dell’art. 7 del D.l. n. 50/2022. Diversamente opinando, se si ritenesse che l’autorizzazione tacita possa formarsi soltanto con l’acquisizione della effettiva disponibilità dei terreni mediante le procedure di cui al D.P.R. n. 327/2001, si determinerebbe, a giudizio della ricorrente, l’effetto paradossale di rimettere alla stessa Amministrazione inerte il potere di condizionare la formazione tacita del titolo, non dando effettivo seguito neanche alle procedure espropriative. Non rileverebbe, a giudizio della ricorrente, neanche l’art. 17 delle Linee Guida regionali in quanto la mancata effettuazione delle pubblicazioni ex art. 11 del D.P.R. n. 327/2001, richiesta da tale articolo con un illegittimo aggravio del meccanismo semplificatorio previsto dal legislatore nazionale, è diretta conseguenza dell’inerzia regionale che non ha definito espressamente il procedimento con la necessaria dichiarazione di pubblica utilità per le aree interessate dalla procedura, a seguito della quale si sarebbe potuto provvedere con le necessarie pubblicazioni;
II. la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del d.l. n. 50/2022, degli artt. 7, 8 e 21 nonies della legge n. 241/1990, nonché il vizio di difetto di istruttoria e di eccesso di potere. In estrema sintesi, la ricorrente ha evidenziato come la Regione avrebbe al più potuto provvedere in autotutela al fine di determinare l’annullamento d’ufficio del titolo autorizzatorio tacito che si era ormai già formato.
III. La violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del d.l. n. 50/2022, degli artt. 1,2 e 6 della legge n. 241/1990, degli artt. 3 e 97 della Costituzione, dei principi di buon andamento, imparzialità dell’azione amministrativa, la violazione ed elusione del principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, del giusto procedimento, dell’effetto utile della Direttiva 2009/28/CE. In funzione della domanda di accertamento, la ricorrente ha evidenziato come dalla corretta applicazione delle norme sopra richiamate deriverebbe che la l’autorizzazione tacita si sia formata in data 14 giugno 2024, in data anteriore all’entrata in vigore della legge regionale n. 5/2024 che, pertanto, non potrebbe svolgere alcun effetto preclusivo.
3. Si è costituita la Regione Autonoma della Sardegna, in data 20 novembre 2024, opponendosi all’accoglimento dell’istanza cautelare e del ricorso.
4. Alla camera di consiglio del 21 novembre 2024 è stato dato a verbale l’avviso relativo alla possibilità di definizione del giudizio con sentenza ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. Quindi il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente il Collegio ritiene che il giudizio possa essere definito con sentenza ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., perché ricorrono tutte le condizioni previste da tale articolo.
2. Il ricorso è fondato nei limiti che saranno ora esposti.
Procedendo con l’esame congiunto di tutti i motivi di impugnazione, il Collegio condivide la tesi esposta dalla ricorrente per la quale deve ritenersi tacitamente formato, nel caso concreto, il titolo autorizzativo per la realizzazione delle opere di repowering del parco eolico, descritto nel ricorso, a seguito del decorso del termine di 60 giorni previsto dal d.l. n. 50/2022 dalla presentazione dell’istanza.
2.1. Sul punto, l’Amministrazione ha opposto la mancata dimostrazione della disponibilità delle aree da parte della ricorrente, evidenziando come non si possa ritenere conclusa tacitamente anche la procedura espropriativa.
Tale affermazione, tuttavia, non è coerente con il dato normativo, dato che l’art. 12, comma 4 bis del d.lgs. n. 387/2003, come evidenziato dalla ricorrente, prevede che per gli impianti diversi da quelli indicati nel primo alinea (tra i quali non rientrano i parchi eolici) “[…]in sede di presentazione della domanda di autorizzazione di cui al comma 3, può richiedere la dichiarazione di pubblica utilità e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio delle aree interessate dalla realizzazione dell’impianto e delle opere connesse”.
Tale previsione, applicabile al progetto di repowering del parco eolico della ricorrente, è stata pacificamente rispettata da quest’ultima. Ne consegue che l’Amministrazione non avrebbe potuto opporre la mancata disponibilità delle aree quale condizione ostativa al riconoscimento dell’avvenuta formazione tacita del titolo autorizzativo, dato che la loro effettiva disponibilità dipenderà dallo svolgimento delle procedure espropriative a valle dell’avvenuta conclusione del procedimento autorizzativo.
Nel caso di specie, pertanto, deve ritenersi che il titolo autorizzativo della ricorrente si sia formato tacitamente in data 14 giugno 2024, ossia decorsi 60 giorni dalla riattivazione della procedura datata 15 aprile 2024, non sussistendo la ragione ostativa evidenziata dall’Amministrazione.
2.2. Né la formazione tacita del titolo può essere impedita, come ritenuto dall’Amministrazione, dalla moratoria disposta dalla legge regionale n. 5/2024, considerato che la stessa è entrata in vigore il 4 luglio 2024, ossia in data ampiamente successiva alla formazione del titolo della ricorrente e sul quale non ha potuto produrre alcun effetto preclusivo.
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto, con l’assorbimento di ogni altro motivo di impugnazione rispetto ai quali, per effetto della presente decisione, la ricorrente non ha più alcun interesse.
3. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della particolare novità della fattispecie trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
– annulla il provvedimento della Regione del 27 settembre 2024;
– dichiara l’intervenuta formazione del silenzio assenso, ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 50/2022 sull’istanza di autorizzazione unica presentata in data 15 aprile 2024 dalla ricorrente, con il conseguente tacito rilascio di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387/2003
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Tito Aru, Presidente
Antonio Plaisant, Consigliere
Andrea Gana, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Andrea Gana | Tito Aru | |
IL SEGRETARIO
pubblicata il 25 novembre 2024
(foto S.D., archivio GrIG)