Se non si conoscono almeno i fondamentali aspetti del fantastico mondo del diritto (in particolare del diritto ambientale), forse è meglio tacere.
Questo è il testo inviato a L’Unione Sarda in replica a un intervento del Prof. Pulina in merito alla Foresta demaniale del Marganai e a ben note vicende relative a tagli boschivi effettuati anni or sono.
Leggo su L’Unione Sarda, edizione del 26 aprile 2024 (pag. 17), l’intervento “Bisogna difendere il Marganai” del Prof. Giuseppe Pulina, docente universitario di Zootecnica Speciale, già Commissario straordinario e Presidente dell’Agenzia Forestas, contenente un errore significativo.
Infatti, sostiene che i procedimenti penali relativi ai tagli non autorizzati sotto il profilo paesaggistico nella Foresta demaniale del Marganai si conclusero con una “assoluzione” degli indagati, “fortunatamente anche sul principio che il paesaggio forestale del Marganai … è frutto di almeno due millenni di coltivazione a ceduo”.
In realtà, i procedimenti penali n. 3591/2018 con rito abbreviato e n. 2604/2018 si conclusero entrambi con proscioglimento per intervenuta prescrizione senza alcuna “assoluzione” nel merito, rispettivamente con sentenze del Tribunale di Cagliari del 19 marzo 2019 e del 5 aprile 2019.
I tagli boschivi in assenza di autorizzazione paesaggistica vennero inibiti e sospesi con ordinanza Soprintendente Belle Arti e Paesaggio di Cagliari n. 12395 del 24 settembre 2015.
Fino all’entrata in vigore del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito nella legge 9 ottobre 2023, n. 136 i tagli boschivi nei boschi oggetto di tutela anche con singoli provvedimenti di individuazione ministeriale o regionale (artt. 136 e ss. del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.), come la Foresta demaniale del Marganai, dovevano esser preceduti da vincolante autorizzazione paesaggistica (art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.).
In assenza di autorizzazione paesaggistica si ricadeva nell’ipotesi del reato di cui all’art. 181 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.
Da qui l’allora sospensione dei lavori di taglio boschivo e i doverosi procedimenti penali, altro che puntiglio di “un giudice zelante”.
Nel merito della bontà di quei tagli boschivi, da ignorante della materia, ritengo però fondamentali le valutazioni del compianto Prof. Angelo Aru, riconosciuto maestro della Geopedologia, piuttosto critico, soprattutto in relazione al rischio di erosione del suolo.
Se non si han chiari i contorni di una vicenda inerente la legalità in campo ambientale, mi pare sia meglio non lanciarsi in spericolate quanto errate considerazioni sul punto specifico.
E’ meglio limitarsi ai giochini con le parole su meteore e meteorismo, agevoli fin dalle scuole elementari.
Stefano Deliperi, Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG)
(foto per conto GrIG, S.D., archivio GrIG)